31 dicembre 2015

NUOVO PIANO RIFIUTI APPROVATO: MANCANO ANCORA SCELTE FONDAMENTALI

Il nuovo Piano rifiuti (con impianto a trattamento a freddo) è stato approvato lo scorso 15 dicembre con i voti della  sola maggioranza. Le forze dell'opposizione si sono astenute o hanno votato contro.
I punti non affrontati e non risolti dal nuovo piano gestione rifiuti sono molti. Per esempio il nodo della gestione: nel piano presentato, non risulta ancora effettuata una scelta decisiva (gestione pubblica attraverso una srl a totale partecipazione pubblica oppure altra modalità) e non sono state affrontate le scelte impiantistiche (un trattamento meccanico biologico oppure altro tipo di impianto e con quale portata annua). Mancano inoltre indicazioni chiare in merito all'introduzione della tariffa puntuale. E ovviamente non risultano ancora chiari i costi futuri di queste scelte. Insomma si chiude ancora un anno senza scelte chiare e da subito percorribili.

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La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha predisposto l'aggiornamento del Piano Regionale di  estione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.3188/XI del 15 aprile 2003 e richiamato dalla Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31. La legge che ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stata adottata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1653/XIV del 16 dicembre 2015.

Il piano:
  • individua nel sistema integrato di trattamento a freddo la soluzione che meglio si adatta alle esigenze della Regione;
  • fissa gli obiettivi di raccolta differenziata, il 70% fino al raggiungimento progressivo dell'80% al 2020;
  • riorganizza il flusso di raccolta della differenziata;
  • ridefinisce l'ambito territoriale individuando 5 subAto;
  • suggerisce una serie di proposte organizzative.

Il piano operativamente avrà tre fasi:

  1. una prima transitoria che e si protrarrà fino alla realizzazione dei nuovi impianti;
  2. una seconda operativa nella quale è previsto di integrare le attività svolte presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, con gli impianti di trito-vagliatura e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato, selezione meccanica-manuale del flusso multimateriale a base plastica, stabilizzazione della frazione biodegradabile derivante dalla selezione del rifiuto indifferenziato;
  3. una terza in cui si prevede di integrare il sistema con un impianto di biostabilizzazione della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti domestici e da utenze selezionate. Tale fase sarà attuata successivamente ad una fase di sperimentazione del servizio, avviato in modo progressivo nel mese di giugno 2016 ed è volta ad accertare il quantitativo effettivo intercettabile e, quindi, il quantitativo di riferimento per il dimensionamento di un ipotetico impianto.

Il testo del piano approvato è disponibile al seguente link.

26 dicembre 2015

NUOVO PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI VERCELLI

Nuovo piano gestione dei rifiuti di Vercelli

VAS prevede che copia del citato Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, nonché della proposta di PPGR,  ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono depositati per la durata di sessanta giorni consecutivi presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli via Alessandro Manzoni 8/a, Vercelli e sono pubblicati sul sito www.provincia.vercelli.it dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni all’Autorità Competente –Regione Piemonte;

Considerato che :
in data 8 giugno 2015, con deliberazione regionale n. 22-1544, la Giunta Regionale ha adottato il “Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2015-2020”, comprensivo del Rapporto Ambientale, del Rapporto Ambientale aggiornato al 2015, del Piano di monitoraggio ambientale e della Dichiarazione di sintesi ed ha disposto di proporre il medesimo al Consiglio regionale per la definitiva adozione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale del 24 ottobre 2002, n. 24;

il Progetto di Piano regionale analizza la situazione esistente, effettua una stima della produzione dei rifiuti urbani al 2020, definisce gli obiettivi programmatici per la gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli obiettivi di riduzione, in conformità al Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti nazionale, individua i fabbisogni impiantistici per garantire il recupero della frazione organica e l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e definisce i criteri tecnici, le azioni, le iniziative e le risorse da attivare per l’attuazione della pianificazione regionale. In particolare, il Progetto di Piano Regionale individua i seguenti obiettivi generali:

  • riduzione del 5% della produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL in aumento rispetto al 2010;
  • raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del 65% a livello di ciascun ambito territoriale;
  • raggiungimento del 50% del tasso di riciclaggio al 2020;
  • avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non è possibile il recupero di materia;
  • abbandono del ricorso alla discarica per rifiuti riciclabili e recuperabili; conferimento in discarica
  • autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi prioritariamente a livello di ambito territoriale;
  • promozione di sistemi di gestione dei rifiuti in grado di ridurre i gas climalteranti;
  • sviluppo di mercati per materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti;


        la Regione Piemonte ha conformato il Progetto di Piano regionale alla nuova articolazione territoriale degli ATO prevista dalla L.R. 7/2012 che prevede la suddivisione del territorio provinciale in 4 ambiti territoriali ottimali:
Ambito 1: novarese, vercellese, biellese, verbano cusio ossola;
Ambito 2: astigiano e alessandrino;
Ambito 3: cuneese;
Ambito 4: torinese;

dall’esame dei flussi e dagli approfondimenti effettuati in sede di valutazione ambientale strategica è emerso che l’insufficiente quantità di rifiuti indifferenziati prodotti singolarmente dagli ambiti 1 e 2 rende opportuna una gestione unitaria di tali ambiti relativamente alla dotazione impiantistica. Il Progetto di Piano ha conseguentemente preso atto di tale scenario;

per quanto concerne il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, il suddetto Progetto promuove la valorizzazione degli impianti esistenti sul territorio regionale, ottimizzando e modificando/integrando le linee impiantistiche finalizzandole alla produzione di combustibile solido secondario (CSS), in particolare per gli ambiti 1 e 2. Il Progetto di Piano non prevede quindi la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, così come non prevede la realizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione;

il Progetto di Piano regionale ha riformulato gli scenari di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati per il territorio corrispondente alle Province del VCO, Novara, Biella e Vercelli (ATO 1) e Alessandria e Asti (ATO2) individuando il seguente scenario vincente [C1]:
autosufficienza di smaltimento dei rifiuti indifferenziati a livello territoriale (ATO 1 e ATO 2),  produzione di CSS ed invio dello stesso in impianti ubicati fuori regione;
potere calorifico inferiore (PCI) 14.900 kJ/kg del CSS conferito all’impianto dopo trattamento (il trattamento viene effettuato negli attuali impianti di TMB presenti sul territorio);
invio del CSS ad impianto di co-combustione (es. cementificio);
quantificazione degli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti su gomma (400 km, andata e ritorno all’impianto);
scarti di produzione del CSS in discarica;

        la Provincia è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni impartite dal piano Regionale, e di conseguenza ad adottare il programma provinciale entro un anno dalla pubblicazione sul BUR dello stesso ( ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/2002 e s.m.i.);
        la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", stabilisce  all’art. 7, co. 1  che “(…) le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite (…)  alle Province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.”, al comma 2, lett. a) che “(…) le Province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;” e lett. b) “(…) le Province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.”;
        in data 12 ottobre 2015 con deliberazione n. 29-2234 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006, la Giunta Regionale ha approvato il "documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali, ai fini dell'avvio del processo di pianificazione in materia rifiuti e contestuale Valutazione Ambientale Strategica”;
         alla luce dell’evoluzione normativa regionale sopra delineata, relativa alla pianificazione e programmazione in materia di rifiuti urbani, le competenze delle province hanno subito una importante riorganizzazione, prevedendo in particolare che la gestione e lo smaltimento della frazione residuale indifferenziata vengano programmati a livello sovra provinciale (di ambito) o regionale;

Ritenuto
necessario procedere all'adozione della Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, del Rapporto Ambientale, del Documento di Sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza per le sole parti che attengono alle attuali competenze delle province,  e conseguentemente dare avvio alla fase di consultazione da parte del pubblico e dei soggetti con competenza in materia ambientale, stralciando dall’approvazione del PPGR i capitoli 6, 9, 10, 13 e 14 per le parti riferite al rifiuto urbano indifferenziato nonché il cap. 11 (ad esclusione del par. 11.2),

che il documento di PPGR in esame, per quanto sopra esposto, nelle parti (e documenti connessi) relative alla gestione e allo smaltimento dell’indifferenziato rappresenta un contributo tecnico per la successiva programmazione e pianificazione d’ambito;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

1 di adottare la proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 3), costituita dai seguenti elaborati:
Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (Relazione tecnica);
Norme Tecniche di Attuazione;
Allegati ad alcuni capitoli della Relazione tecnica;
Allegati cartografici recanti la trasposizione sul territorio provinciale dei criteri localizzativi per ciascuna tipologia di impianto considerata:
Tavola 1 – carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di discariche – scala 1:100.000;
Tavole 1/1 – 1/2 - 1/3 – 1/4 - 1/5 – 1/6 – carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di discariche – scala 1:25.000;
Tavola 2 - carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa – scala 1:100.000;
Tavole 2/1 – 2/2 - 2/3 – 2/4 - 2/5 – 2/6 - carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa – scala 1:25.000;
Tavola 3 - carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio – scala 1:100.000;
Tavole 3/1 – 3/2 - 3/3 – 3/4 - 3/5 – 3/6 - carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio – scala 1:25.000;

2 di adottare il Rapporto Ambientale, il documento di Sintesi non tecnica del medesimo Rapporto e il documento di Valutazione di Incidenza allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che, alla luce di quanto esposto in premessa, vengono stralciati dall’approvazione del PPGR i capitoli 6, 9, 10, 13 e 14 per le parti riferite al rifiuto urbano indifferenziato nonché il cap. 11 (ad esclusione del par. 11.2);

4)      di dare atto che le parti della Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (e documenti connessi) relative alla gestione e allo smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato, di cui al punto 3) del dispositivo, vengano mantenute quale contributo tecnico per le attività di programmazione e pianificazione che dovranno essere svolte a livello d’ambito (sovraprovinciale o regionale), alla luce della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani (in particolare l’art. 7 della L.R. 23/2015 e la D.G.R. n. 22-1544 del 2015).

DISPONE

        di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela Ambientale di provvedere:
a curare tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione della Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti anche con riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica dello stesso;
a trasmettere la presente deliberazione, la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Valutazione di Incidenza alla Regione Piemonte in qualità di Autorità Competente;
a dare avviso pubblico dell'adozione della proposta di Programma, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Provincia di Vercelli, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque sia interessato può prendere visione e consultare la documentazione;
a pubblicare sul sito web della Provincia la presente deliberazione, la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Valutazione di Incidenza per un periodo di 60 giorni;
a mettere a disposizione del pubblico la presente deliberazione, la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Valutazione di Incidenza per un periodo di 60 giorni presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia;
a consultare i soggetti con competenza in materia ambientale sul contenuto delle proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza e suoi prevedibili effetti ambientali;
a rielaborare, sulla base delle istanze e delle osservazioni nonché del parere motivato sulla compatibilità ambientale espresso dalla Regione Piemonte in qualità di Autorità Competente, la presente proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti ai fini dell’adozione da parte della Giunta Provinciale e della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Provinciale.


OGGETTO: Programma Provinciale Gestione Rifiuti. Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. 152/06 e alla L.R. 40/98. Adozione della Proposta di Programma Provinciale Gestione Rifiuti, del relativo Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Valutazione di incidenza

17 dicembre 2015

LUCI E OMBRE DEL NUOVO PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI

Il 16 dicembre 2015 è stata discussa la legge che renderà definitivo il Piano Regionale di trattamento dei rifiuti. Molte le perplessità presenti: In primo luogo non vengono affrontati i punti critici della gestione rifiuti: il monopolio di fatto di un unico gestore della discarica sancito dalla legge 63/87 che impedisce di fatto ai cittadini di trarre profitto dalla qualità della loro raccolta differenziata.
Lo scenario indicato non va verso Rifiuti Zero perché non si è accolta la strada del porta a porta a spinto e dell' applicazione entro il 2017 della tariffa puntuale. Non risulta presente alcuna indicazione in merito alla "Fabbrica dei Materiali" utile e vantaggiosa per i cittadini. Le indicazioni fornite dai cittadini in sede di valutazione ambientale strategica (VAS) non sono state accolte.

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Per il nuovo piano rifiuti:sono passati oltre dodici anni. E' un piano di transizione (almeno per i primi anni) su cui sarà necessario verificarne l'attuazione passo dopo passo. Non risultano definiti in modo chiaro alcuni punti fondamentali (all'ambito unico non si arriverà a breve (da nove a sette i sub-ato), manca la definizione dettagliata dell'impiantistica,  non risulta indicato il modello gestionale  (non risulta indicata la creazione di una nuova srl a totale partecipazione pubblica  con il coinvolgimento di associazioni e cittadini). Nel piano è prevista l'introduzione della raccolta della frazione organica in tutta la Valle, l'aumento del livello di raccolta differenziata, previsto almeno il 70% al 2020, e la massimizzazione del recupero di materiali con riduzione dello smaltimento in discarica, e l'applicazione a regime della tariffa puntuale.

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Comunicato n° 673 del 16 dicembre 2015
Approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti 2016-2020.

Nella riunione del 16 dicembre 2015, con 21 voti a favore (UV, SA, PD-SVdA), 2 contrari (M5S) e 12 di astensione (UVP, ALPE), il Consiglio Valle ha approvato il disegno di legge che aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016-2020.

Contestualmente è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno, depositato in Aula dai gruppi ALPE, UVP, M5S ed emendato su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, che impegna il Governo regionale a perseguire la riduzione della produzione dei rifiuti, individuando obiettivi e tempistiche precise riguardanti la frazione secca non riciclabile; a determinare, nel rispetto del principio "chi inquina paga", soluzioni tecniche che consentano l'applicazione pratica della tariffazione puntuale all'utenza, anche su sistemi di conferimento seminterrati; anticipare i tempi per l'individuazione dell'impiantistica necessari entro la durata del piano, in base agli obiettivi del massimo recupero di materiale, anche dalle frazioni indifferenziate; a discutere in sede di Commissione consiliare la definizione dell'assetto organizzativo, nel rispetto delle decisioni giudiziarie e fermo restando gli obiettivi del Piano, incentrando le scelte relative alla gestione del servizio integrato della gestione dei rifiuti sul servizio pubblico e sul contenimento delle tariffe a carico degli utenti finali.

In cinque articoli e quattro allegati, l'aggiornamento del Piano affronta la pianificazione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali, la bonifica dei siti contaminati e amianto e il programma regionale di riduzione dei rifiuti. Inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione dei rifiuti urbani stabiliti dalle normative europee e nazionali, viene rideterminato il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, applicato ai subATO, istituendo tre fasce di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017 con riferimento ai rifiuti urbani prodotti nel 2016.

Il Vicepresidente dell'Assemblea David Follien (UV) ha illustrato l'atto, evidenziando che «l'aggiornamento del Piano, redatto la prima volta nel 1989 e la seconda nel 2003, è un adempimento obbligatorio, in quanto il mancato rispetto della direttiva europea del novembre 2014, che fissa in 5 anni i tempi di aggiornamento, comporta la messa in mora a seguito dell'apertura di un procedimento di infrazione comunitario. Il Piano deve concludersi quindi entro la fine del 2015.»

Il Consigliere Follien ha quindi illustrato in sintesi i documenti che costituiscono il Piano. «Riguardo alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, sono riportate le diverse alternative tecnico-operative e gestioni afferenti alle competenze della Regione e riconducibili alle fasi di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento finale dei rifiuti urbani. In merito agli aspetti impiantistici, sono indicate tre soluzioni, di cui una viene individuata come quella che meglio si adatta alle esigenze della Valle, anche tenuto conto delle particolarità insediative, territoriali e ambientali, dei vincoli territoriali, nonché dell'esigenza di perseguire il contenimento dei costi che graveranno poi nelle tariffe degli utenti finali: il sistema integrato di trattamento "a freddo", la cui realizzazione è prevista in fasi operative, tale da permettere la realizzazione distinta dei singoli impianti previsti e consentire la costruzione dell'impianto di trito-vagliatura in via prioritaria. Altri aspetti rilevanti sono la fissazione di obiettivi di raccolta differenziata (70%) maggiori rispetto a quelli fissati dalla normativa (65%), la riorganizzazione dei flussi delle raccolte differenziate, la ridefinizione dei territori dei subATO.»

In merito alla gestione dei rifiuti speciali e alla bonifica dei siti contaminati e amianto, il Consigliere Follien ha specificato che «la politica di gestione risulta ormai consolidata e coerente con le esigenze della regione. Per quanto  concerne il programma di riduzione dei rifiuti, segnalo che sono state individuate le diverse azioni da porre in atto: la produzione sostenibile, che coinvolge le imprese, il green public procurement ,che si attua attraverso l'avvio di azioni per la sostenibilità ambientali dei consumi della pubblica amministrazione, il riutilizzo dei prodotti, l'informazione e la sensibilizzazione per coinvolgere in modo costante tutta la comunità, gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione, attraverso l'individuazione di criteri di applicazione delle tariffe puntuali di gestione dei rifiuti. Il programma di prevenzione dei rifiuti costituisce un punto di forza della pianificazione e la sua attuazione costituirà la base di un progressivo cambio di rotta nella prevenzione della produzione dei rifiuti. Con il disegno di legge viene, inoltre, ridefinita l'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti limitatamente ai rifiuti urbani: la norma prevede un'applicazione progressiva del tributo proporzionale all'effettiva percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal subATO, fino ad arrivare all'applicazione dell'importo massimo previsto dalla normativa nazionale, pari a 25,82 euro a tonnellata. Questo nella logica di sollecitare ogni azione volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nel tempo più breve possibile da parte di tutti i subATO e di conseguenza di applicare, secondo il principio "chi inquina paga", penalizzazioni a chi non dimostra di rispettare gli obiettivi di legge.»

Per il Consigliere dell'UVP Alessandro Nogara, «la gestione dei rifiuti implica due punti fondamentali: la tutela dell'ambiente, cosa che non è stata fatta fino ad ora, e il pagamento da parte dell'utenza di una cifra il più limitata possibile per il servizio che si offre, ossia determinare la tariffa puntuale basata sulla quantità e la qualità dei rifiuti conferiti. È incredibile che in un territorio come il nostro non si riesca ad arrivare alle percentuali richieste dalla normativa e, soprattutto, non si voglia la gestione pubblica, che porterebbe a risparmi e razionalizzazioni oltre che prevenire azioni di lucro da parte di aziende private. Basterebbe copiare cosa hanno fatto gli altri, invece bisogna sempre inventarsi nuove formule. Sono contento che l'intera Commissione si sia presa l'impegno di seguire attentamente cosa succederà riguardo alle scelte impiantistiche e al futuro della discarica. Questo è, infatti, un Piano monco perché non individua le soluzioni gestionali.»

Il Consigliere di ALPE Fabrizio Roscio ha osservato che «questo Piano avrà degli impatti importanti su tutta la collettività. Secondo noi, le carenze sono essenzialmente quattro: la prima riguarda la riduzione dei rifiuti, e il Piano non individua né tempi né obiettivi vincolanti per la gestione e il recupero di materia dalla parte indifferenziata residuale del rifiuto; la seconda concerne i principi fondanti del Piano ("chi inquina paga"), dove non sono declinate le azioni precise per applicare la tariffa puntuale andando a individuare l'utente e facendo pagare in base al rifiuto non riciclabile conferito; la terza è la questione dell'impiantistica, perché il sistema illustrato non va a massimizzare il recupero del rifiuto così come manca tutta la questione della frazione organica, compreso il verde e i fanghi; la quarta è che vorremmo un impegno politico preciso sul futuro modello gestionale, che renda partecipi gli Enti locali e la Regione in una gestione pubblica, che investa gli eventuali utili della gestione per migliorare il sistema e abbassare i costi.» Ha quindi annunciato la presentazione di un ordine del giorno al riguardo.

Il Consigliere del M5S Roberto Cognetta ha annunciato il voto contrario del suo gruppo: «Siamo in disaccordo perché sicuramente questo Piano aumenterà il costo per i cittadini. Infatti, le scelte gestionali sono fatte non in funzione della soluzione dei problemi, ma per accontentare qualcuno. Quindi si pone un obiettivo di raccolta differenziata del 70% e non del 90%, in modo tale da poter poi costruire gli impianti per lo smaltimento della parte residuale: è forse un modo per cercare di risolvere i contenziosi promossi dalle ATI? È questo un Piano che tappa le falle dell'inefficienza del sistema gestionale. In questa regione, qualcuno lucra tutti i giorni sui rifiuti. Noi, invece, dobbiamo porci in un'ottica diversa, sostenendo la gestione pubblica. Siamo quindi profondamente contrari, perché i rifiuti riguardano tutti, dai 130 mila valdostani ai turisti proprietari di seconde case, ma non si vuole affrontare il problema. Speriamo che i cittadini se ne ricordino quando riceveranno la cartella esattoriale.»

Il Presidente della terza Commissione, Pierlugi Marquis, ha preso la parola per sottolineare che «il percorso in Commissione è stato costruttivo e partecipato. Questo è un Piano che prende in considerazione tutti gli scenari sui quali si deve lavorare e che ha indicato le azioni che dovranno essere alla base della nuova pianificazione regionale. È significativa la riduzione dei rifiuti, la sensibilizzazione della cittadinanza, la riorganizzazione sul territorio valdostano, individuando nuove raccolte di rifiuti, con risultati che sono già positivi. Per determinare comportamenti virtuosi nei cittadini si fa leva anche sulle tariffe individuali per l'utenza. Anche riguardo al futuro modello gestionale, sono già state individuate le possibili forme attraverso una serie di proposte (appalto di servizio, società in house, società mista). È un lavoro importante che potrà dare nei prossimi anni degli esiti favorevoli volti a perseguire dei risultati virtuosi sotto il profilo del rispetto dell'ambiente. Come Commissione, abbiamo dato la disponibilità a seguire l'iter che dovrà essere predisposto e quindi sarà prestata la giusta attenzione sulle ricadute, con particolare riguardo ai costi per gli utenti, nell'interesse dell'intera comunità valdostana.»

L'Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi, ha replicato richiamando le risoluzioni approvate dal Consiglio riguardo all'impegno di portare il Piano rifiuti entro la fine dell'anno. Si è quindi soffermato su alcuni punti: «Il Piano individua tre fasi. La prima, quella attuale, è transitoria e si protrarrà fino alla realizzazione dei nuovi impianti; abbiamo, peraltro, già anticipato a giugno scorso la riorganizzazione dei flussi di raccolta dei rifiuti urbani con l'avvio della raccolta dell'organico con ottimi risultati (si è passati dal 46% al 55% di raccolta differenziata); riguardo alle modalità di raccolta, il Piano non impone un'unica modalità, ma, di concerto con gli Enti locali, detta linee generali in modo da non vanificare gli investimenti realizzati nel passato dai subATO e indica in maniera precisa che ci sia il riconoscimento dell'utente per una tariffazione puntuale. La seconda fase operativa integra le attività svolte presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne con gli impianti di selezione meccanica-manuale del flusso multimateriale a base plastica, di stabilizzazione della frazione biodegradabile derivante dalla selezione del rifiuto indifferenziato, localizzandoli a Brissogne in modo da evitare di sostenere dei costi che ricadrebbero sui cittadini e anche di riorganizzare e migliorare l'area in questione a beneficio soprattutto dei comuni limitrofi. La terza fase operativa prevede di integrare il sistema precedente con un impianto di biostabilizzazione della frazione organica e sarà attuata successivamente ad una fase congrua di sperimentazione del servizio. Riguardo alle tariffe, fermo restando che la loro articolazione sarà oggetto di una valutazione congiunta Regione-Consiglio permanente degli enti locali, si andrà verso una situazione di premialità e penalità nei confronti dei sub-ATO. In merito alla riorganizzazione dei sub-ATO, sulla base della situazione attuale gestionale e al fine di consentire un equilibrio fra i diversi ambiti territoriali, si è ritenuto di individuare la proposta di passare da 9 a 5 sub-ATO. Sul modello gestionale, il Piano riporta un ventaglio di modelli organizzativi, ma non c'è un modello preferenziale: la scelta potrebbe ricadere su un modello misto-privato o totalmente pubblico, ma gli scenari sono aperti anche perché la convenzione con la società che gestisce il Centro di Brissogne scadrà soltanto a fine 2017. Il Piano prevede, comunque, che la scelta del modello organizzativo gestionale sia discussa in terza Commissione.»
L'Assessore ha quindi concluso che «questo provvedimento rappresenta quindi un importante obiettivo politico raggiunto perché sul tema dei rifiuti abbiamo fatto sviluppato, sin dall'inizio della Legislativa, un significativo lavoro condiviso. Questo è un piano flessibile che potrà essere rimodulato e adeguato alle esigenze che, di volta in volta, emergeranno a seguito della verifica sull’efficacia delle azioni previste e del raggiungimento dei diversi obiettivi.»

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http://www.vallevirtuosa.it/nuovo-piano-rifiuti-come-gettare-al-vento-lennesima-occasione/

Nuovo Piano Rifiuti: come gettare al vento l’ennesima occasione
Posted on 18 dicembre 2015 by ValleVirtuosa
IL “NUOVO” PIANO DEI RIFIUTI, UN PIANEROTTOLO “VERSO RISPARMIO ZERO”!

Sgomberiamo il campo da fraintendimenti, strumentalizzazioni, interpretazioni varie. Il “Nuovo” Piano Rifiuti uscito dal Consiglio dimercoledì 15 dicembre, discusso in una sala distratta e a momenti semideserta, varato con i voti favorevoli di UV, SA e PD, con l’astensione di Alpe e UVP e con il solo voto contrario del M5S, è un piano che nasce già vecchio, timido, che si presta a qualunque manipolazione, in una parola: un pianerottolo!

Siamo fermi ad un pianerottolo di un edificio tutto da costruire.

Un piano in cui non c’è la determinazione a risolvere il problema della gestione dei rifiuti in Valle, men che meno il coraggio di abbracciare la strategia Rifiuti Zero, accennata di tanto in tanto solo nei termini ma non nella sostanza.
E’ un piano che promette una raccolta differenziata al 70% entro il 2020 quando si doveva raggiungere il 65% già nel 2012 e che lascia tutto a verifiche successive e a valutazione in corso d’opera per i prossimi 5 anni.
E’ un piano che non punta fermamente verso la raccolta porta a porta spinta, condizionata da un investimento sbagliato in centinaia di contenitori seminterrati (molok), per questo errore a monte (gli errori se si riconoscono si possono superare invece che continuare a sbagliare) sarà difficile arrivare ad una tariffa puntuale per far pagare meno i cittadini.
E’ un piano che non regolamenta, in maniera univoca, la selva dei differenti appalti di raccolta rifiuti dei subATO.
E’ un piano che non pone indicazioni decisive sugli impianti che dovranno trattare i futuri flussi dei rifiuti, rimandando tutto a dopo il 2020 e dopo eventuali verifiche al piano stesso. Per finire, non suggerisce un indirizzo gestionale decisivo tra pubblico o privato.
E del resto che cosa ci potevamo aspettare da un piano in cui vi ha messo le mani quel tecnico che solo alcuni anni fa aveva suggerito alla Regione di bruciare l’intera discarica nell’inceneritore, previsto all’epoca per la nostra Valle?
E oggi quello stesso tecnico, che redige il piano per il futuro dei Valdostani, viene contemporaneamente pagato come consulente di parte per le aziende costruttrici del pirogassificatore.

Noi promotori, per la nostra regione, della strategia Rifiuti Zero in questi anni, a titolo completamente volontario, abbiamo organizzato decine di serate con chiunque ce lo chiedesse, abbiamo coinvolto esperti mondiali e amministratori di eccellenza in giro per l’Italia, abbiamo offerto consulenze di questo calibro, gratuitamente, all’Amministrazione regionale, maggioranza e opposizione.

Abbiamo depositato le nostre osservazioni al Piano in sede di VAS e non abbiamo ricevuto una sola risposta dagli organi competenti.

Abbiamo offerto uno studio commissionato alla Scuola Agraria del Parco di Monza, su una soluzione tecnica che va nella direzione da noi auspicata: massimizzare il recupero di materia e rendere ai minimi termini gli smaltimenti in discarica. La fabbrica dei materiali per andare verso Rifiuti Zero. Tutto fattibile, dati alla mano. Soluzioni poco costose (probabilmente troppo poco), rispettose dell’ambiente, che avrebbero fatto risparmiare i cittadini, o meglio, avrebbero premiato chi meno produce rifiuto, chi meglio ricicla.

Adesso è giusto che i cittadini sappiano che il nuovo piano rifiuti non porterà nessun beneficio alle loro tasche stremate, è anzi sicuro che le tasse sui rifiuti aumenteranno. Abbiamo fatto tutto quanto era umanamente possibile perché chi decide delle nostre vite operasse delle scelte a favore della gente e non dei grandi interessi.

Noi abbiamo cercato di parlare con tutti perché l’interesse è superiore, e l’unico nostro interesse è il bene della collettività valdostana.

I Valdostani sapranno presto rendersi conto e capire che questa soluzione non va nella direzione giusta e tornare a mobilitarsi tutti insieme perché solo insieme si cambiano le cose.






12 dicembre 2015

SERATA DIBATTITO: RIFIUTI: QUALE FUTURO?

Serata-dibattito "Rifiuti: Quale futuro? Prospettive per il domani della Valle d'Aosta, tra contenziosi, sentenze e scelta di modelli gestionali"

Martedì 15 dicembre 2015 alle ore 20.45
ad Aosta - presso la sala conferenze BCC Valdostana - P.zza Arco d'Augusto

La serata sarà l'occasione per discutere del sistema di gestione dei rifiuti e delle sue criticità.


Relatori: Fadda, Roscio, Rossi, Marciano. Moderatore: Certan
Organizza: Gruppo consigliare Alpe

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Impegniamoci in ogni luogo della società, per scuotere l’apatia, promuovere ideali, programmi e perché no, utopie collettive. Tutto ciò è la linfa, la condizione necessaria della vita democratica. 
(da IMPARARE DEMOCRAZIA di GUSTAVO ZAGREBELSKY



Molti i dubbi che emergono dal nuovo piano di gestione dei rifiuti: Quale sarà l'assetto organizzativo definitivo della raccolta e del trasporto dei ri fiuti articolato in diversi sub-Ato (al massimo 5 contro gli attuali 9), gli impianti previsti e il modello gestionale futuro e quali saranno le ricadute sui cittadini in termini di costi. La tassa sui rifiuti tenderà ad aumentare, il Piano di gestione rifiuti 2016 2020 non risolverà i problemi della discarica, non si andrà  verso rifiuti zero, ma si arriverà ad 75 % di differenziata, niente raccolta porta a porta. Non si capisce come si arriverà ad attuare una tariffa puntuale soprattutto chi gestirà discarica e impiantistica.

9 dicembre 2015

VERSO UN NUOVO PIANO DEI RIFIUTI IN VDA. LA GIUNTA SCEGLIE IL PERCORSO 2 A

Nuovo Disegno di legge N.66/XIV presentato dalla Giunta regionale in data 1/12/2015./

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

La giunta regionale ritiene percorribile e sceglie lo scenario 2A.

Non risultano condivise quindi le richieste avanzate da Amici del Viale della Pace di andare verso una raccolta porta a porta spinta e applicazione di tariffa puntuale.

LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA IN TEMA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI E SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 del 5 ottobre 2015
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto dei principi di legalità e di sicurezza sul lavoro, persegue l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo;
e) smaltimento.
2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dall'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.
3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale istituisce il "Forum permanente per l'economia circolare" cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione è data evidenza delle attività del Forum.
5. In conformità con quanto disposto dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), la Regione incentiva le attività di informazione ed educazione aventi ad oggetto le misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti, a partire dai soggetti facenti parte del sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2 della medesima legge e, in particolare, dei centri di educazione alla sostenibilità (CEAS). I comuni annualmente redigono un programma di iniziative di informazione ed educazione a cui può essere destinata una quota parte degli introiti derivati dall'applicazione della tariffa di cui all'articolo 5.
6. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare pone come obiettivi minimi al 2020:
a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;
b) la raccolta differenziata al 73 per cento;
c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.
7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 6 sono promosse le seguenti azioni:
a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;
b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;
c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, anche supportando la redazione di linee guida per le imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone prassi;
d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;
e) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;
f) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
g) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;
h) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;
i) promuovere lo sviluppo dei centri di raccolta (CDR) in sinergia ai centri per il riuso secondo quanto stabilito nelle linee guida applicative di cui all'articolo 3.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:
a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;
b) i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale;
c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 3
Prevenzione, raccolta differenziata, riuso
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6.
2. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.
3. Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).
4. L'agevolazione di cui al comma 3 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti da parte di Atersir.
5. La Regione, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione), promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica.
6. Entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, la Giunta, con propri atti, provvede ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).
7. Al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita.
8. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
9. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.
10. I comuni incentivano il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.
11. La Regione promuove i centri comunali per il riuso, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego. A tal fine la Regione emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida applicative.
12. I comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 11 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti.
13. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l'analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell'energia incorporata nei materiali di recupero, dell'energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.
14. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
Art. 4
Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio
1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo comune ai quantitativi di rifiuti non inviati a riciclaggio nell'anno precedente sulla base delle risultanze della banca dati dell'Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSo) della sezione regionale del catasto rifiuti presso Arpa Emilia-Romagna, ed è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.
4. Fino al 31 dicembre 2019 il Fondo è destinato:
a) per una quota pari alla metà, a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) per una quota pari alla metà, a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale, e per la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
A partire dal 1° gennaio 2020 le proporzioni di cui alle lettere a) e b) sono portate rispettivamente a due terzi e un terzo.
5. Agli incentivi di cui al comma 4 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Atersir dell'integrale copertura dei costi del servizio.
6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i restanti membri sono indicati rispettivamente: uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale, uno dalle associazioni di tutela del consumo e uno dalle organizzazioni sindacali. Alla Commissione possono partecipare le associazioni di categoria che rappresentino esclusivamente gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
7. La Commissione tecnica di cui al comma 6 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l'utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Atersir provvede all'individuazione del meccanismo di cui al comma 8. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.
10. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Atersir. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente.
Art. 5
Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale
1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.
2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza:
a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa;
b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.
3. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:
a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;
d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.
4. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.
5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata di cui al comma 4.
6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico, per sostenere i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre iniziative virtuose disposte dai regolamenti comunali e per casi e ragioni socio-sanitarie.
7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti procapite non inviati a riciclaggio.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more di quanto previsto dall'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.
Art. 6
Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento.
2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno.
3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire ad Atersir una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti da Atersir ovvero dai comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso di Atersir. In caso di mancato rispetto trova applicazione la sanzione per mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2011 da parte di Atersir.
4. I comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.
5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma 3 fanno parte del sistema informativo regionale previsto all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2011.
Art. 7
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:
"1 bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.".
2.
All'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole 
", ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale"
 sono sostituite con le parole 
"nei termini previsti dalla legge statale".
3.
L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.".
4.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5.".
5.
All'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole 
"di cui agli articoli 16 e 17"
 sono soppresse;
b)
al comma 2 le parole   sono sostituite dalle seguenti: 
"di cui al titolo I, capo II e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Sito esterno. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)".
6.
All'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole 
"alla struttura tributaria regionale"
 sono sostituite con 
", con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi"
 e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b)
al comma 2 le parole 
"La Regione"
 sono sostituite con 
"La struttura regionale competente in materia di tributi".
7.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole 
"alla struttura tributaria regionale"
 sono sostituite con le seguenti 
"alla struttura regionale competente in materia di rifiuti".
8.
All'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è abrogato;
b)
al comma 3 le parole 
"del Consiglio"
 sono sostituite con le parole 
"dell'Assemblea legislativa";
c)
al comma 4 le parole 
"30 giugno" 
sono sostituite con le parole 
"31 ottobre"
 e le parole 
"dei commi 1 e 2"
 sono sostituite con le parole 
"del comma 1".
9.
All'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole 
"tributo regionale"
 sono sostituite con 
"tributo speciale"
le parole 
"della qualità urbana e"
 sono soppresse e dopo le parole 
"produzione di beni e di servizi" 
sono introdotte le seguenti: 
"e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.";
b)
alla lettera a) del comma 2 le parole 
"la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27
sono sostituite con le seguenti 
"ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)";
c)
alla lettera b) del comma 2 dopo la parola 
"degradate" 
sono inserite le seguenti 
"ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale n. 3 del 1999";
d)
alla lettera d) del comma 2 le parole 
"L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni"
 sono sostituite con: 
"legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete naturale 2000)";
e)
il comma 3 è abrogato;
f)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.".
10
All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:
a) a decorrere dall'anno 2017:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
b) a decorrere dall'anno 2020:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.".
b)
i commi 2,3,4,5 e 6 sono abrogati;
c)
dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
"6 quater. L'agevolazione di cui al comma 6 bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.".
d)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo relativamente all'importo vigente nell'anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.".
e)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Ai fini dell'individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.".
11.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 13 bis
Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio sul Bollettino ufficiale telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.
3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.
4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.
5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni dalla ricezione.
6. La Regione, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.
7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.
8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno), per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
Art. 13 ter
Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'articolo 13 bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.
2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale da parte del soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 bis.".
12. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1996 è abrogato.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2017 e successivamente con cadenza triennale, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed Atersir, presenta alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni:
a) circa gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 6, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
b) sul funzionamento del Fondo, i destinatari dei relativi contributi alla luce della verifica biennale prevista dall'articolo 4;
c) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 9
Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti
1. All'accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio provvede anche il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti, che a tal fine sono nominati agenti accertatori dall'ente preposto.
2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata con le modalità fissate con regolamento di Atersir.
Art. 10
1.
All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.".
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni relative all'ammontare dell'imposta prevista all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 come modificato dalla presente legge trovano applicazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.