30 novembre 2014

LEONIA E LA DISCARICA DI QUART (AO)

“La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall’involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, (…). Sul marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia d’ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali d’imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose che vengono fabbricate vendute comprate, l’opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. (…) 
Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori della città, certo; ma ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai devono arretrare più lontano; l’imponenza del gettito aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. 

(Italo Calvino-Le città invisibili)

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PIU' LA RIEMPIONO,  PIU'  GUADAGNANO I SOCI PRIVATI E TUTTI I COMPARI DI CONSULENZE E AFFIDAMENTI DI SERVIZI!

ROMPERE L'ACCERCHIAMENTO E RIPORTARE UNA GESTIONE PUBBLICA E PIU TRASPARENTE.

23 novembre 2014

GESTIONE RIFIUTI: NELLA PALUDE DEI RICORSI... ANCHE DA PARTE DELLE SOCIETA PARTECIPATE DALLA REGIONE



Donzel (Pd)
Il Consiglio regionale ha chiesto e ribadito la volontà di rispettare l'esito referendario, ma il governo regionale tramite una sua partecipata ricorre contro se stesso! 
Il ricorso è molto pesante: le imprese vogliono che, sulla base di un'aggiudicazione provvisoria (che i gruppi PD e Alpe avevamo a suo tempo chiesto di non fare), venga loro riconosciuta la realizzazione del pirogassificatore.

Questo, quando i cittadini, esattamente due anni fa, con un referendum popolare si sono opposti.
Forse non è il caso di rivedere ruolo della Regione in questa società magari in direzione di una gestione pubblica....
La discarica deve essere portata alla chiusura e solo una gestione pubblica può garantire una corretta gestione della stessa.

Bianchi (assessore reg Ambiente, Uv)
La Regione NON ERA STATA PREVENTIVAMENTE AVVISATA DELLA DECISIONE CON NESSUN ATTO.
Donzel (Pd)
La risposta lapidaria dell'Assessore ci lascia perplessi e scioccati. Considerato che la Valeco è una società con un rappresentante della Regione nel suo Consiglio di amministrazione, la Giunta avrebbe dovuto essere informata di una decisione così delicata.... si chiedono 20 milioni di euro di danni: di fronte ad un atto di questo genere, il rappresentante della Regione avrebbe dovuto, come minimo, stracciarsi le vesti per difendere l'atto che questo Consiglio, tutto, ha votato riguardo agli indirizzi futuri della gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta che va verso la prospettiva rifiuti zero. 
 Ci domandiamo anche a che gioco stia giocando Valeco: è venuta in Commissione consiliare a parlarci di gestione a freddo dei rifiuti e contestualmente fa un ricorso per la gestione a caldo. Siamo curiosi di leggere il verbale, che pubblicheremo perché i cittadini valdostani devono sapere

8 novembre 2014

PARMA DA NOVEMBRE APPLICHERA' TARIFFAZIONE PUNTUALE

Da novembre 2014 è partita a Parma la fase sperimentale del nuovo metodo di calcolo e misurazione, che consentirà ai cittadini di pagare una tariffa calibrata a seconda della quantità di indifferenziata prodotta. Come promesso si procede con la raccolta porta a porta e ci si avvia verso il traguardo della tariffazione puntuale.


Dopo Trento e Treviso, dove il sistema ha già portato a risultati confortanti, con un significativo ulteriore aumento della raccolta differenziata rispetto al semplice porta a porta si aggiunge, ora, Parma.

In poco più di due anni la città ha portato le percentuali di raccolta differenziata a una media del 70 per cento in tutto l’abitato diminuendo la quantità di rifiuti da smaltire in discarica o nell'inceneritore.

La tariffazione puntuale è un’altra tappa verso il cambiamento di strategia sul trattamento dei rifiuti, che  contribuirà  ad abbassare ancora di più il livello dell’indifferenziata.
Il meccaniso della tariffiazione puntuale è stata illustrato dal consulente della multiutility Iren Raphael Rossi  che ha fortemente voluto tale cambiamento, affinché ognuno paghi in rapporto a ciò che consuma.

Il nuovo sistema richiederà la collaborazione dei cittadini, che dovranno rispettare gli orari di esposizione dell’immondizia utilizzando i sacchi giusti, a cui è stato applicato un microchip che verrà letto da appositi macchinari, attraverso i quali sarà determinata la tariffa puntuale per ogni famiglia. 


Le polemiche sono dietro l’angolo, visto che già il porta a porta spinto ha provocato malumori in molti quartieri per situazioni di degrado dovute a discariche a cielo aperto o conferimenti errati dei rifiuti. Ma il Comune sta già correndo ai ripari con strumenti per sorvegliare sulle irregolarità. “Ci stiamo dotando degli strumenti utili a limitare conferimenti sbagliati – sostiene Pizzarotti - sindaco di Parma – quali telecamere, una nuova squadra di controllo, adesivi sui rifiuti collocati in modo scorretto, ma stiamo anche lavorando per migliorare il servizio, soprattutto riducendo i tempi di esposizione nella città storica.

I cittadini avranno tempo per abituarsi al nuovo sistema, che sarà avviato a novembre a partire dal centro storico ed entrerà in vigore a gennaio 2015. Il lettore misurerà il numero di conferimenti dei sacchi dotati di microchip per l’indifferenziato, consentendo agli utenti di risparmiare o spendere a seconda della quantità di rifiuti prodotti. Banditi invece tutti i sacchi senza microchip e quelli esposti in orari o giorni diversi da quelli definiti, che non saranno più ritirati dagli operatori di Iren, ma che saranno lasciati agli utenti con un avviso ad adottare i comportamenti adeguati. Da gennaio 2015 ci sarà un primo semestre di prova, per dare tempo ai cittadini di calcolare i propri svuotamenti e calibrare il comportamento per il calcolo puntuale della bolletta, che partirà concretamente a luglio. Se tutto funzionerà al meglio, l’esempio di Parma è destinato a fare scuola in Regione, e non solo. “Oggi la tariffa rifiuti di Parma è la più bassa dell’Emilia Romagna e la tariffazione puntuale consentirà di far pagare a ciascuno in rapporto a quanti rifiuti indistinti produce – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Folli .

2 novembre 2014

CHE FATICA IN VDA PROCEDERE VERSO UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI! TANTI ANNI PERSI...


NUOVO APPUNTAMENTO - SERATA INFORMATIVA ORGANIZZATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE VDA
venerdì 7 novembre, ore 20,30,
Luogo: Aosta, Hostellerie du Cheval Blanc.

Serata di informazione e dibattito sulla gestione dei rifiuti, a livello locale, nazionale ed Europeo.

Parteciperanno alla serata l'europarlamentare del MoVimento 5 Stelle Eleonora Evi, Jeanne Cheillon e Paolo Meneghini di Valle Virtuosa, i consiglieri regionali M5S Roberto Cognetta e Stefano Ferrero, Manuel Voulaz.

Saranno spiegati i cambiamenti in corso sulla gestione della risorsa "materiale di scarto" , le difficoltà eanche le sfide e le opportunità da cogliere.

Parole come “rifiuto”, “discarica” e “inceneritore” devono essere consegnate al passato. 

30 ottobre 2014

LE MODIFICHE DEL GOVERNO ALL'ART. 35 NON SONO SODDISFACENTI. SBAGLIATO COSTRUIRE NUOVI INCENERITORI. OCCORRE INTRODURRE PERCORSO LEGGE RIFIUTI ZERO

 http://www.vallevirtuosa.it/sistemi-a-confronto
 
Le modifiche apportate al 30/10/2014 in fase di conversione non appaiono convincenti , permane contrarietà
 
Articolo 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).
        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.         1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
        2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.         2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
        3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.         3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
        4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.         4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
        5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.         5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
        6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.         6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del presente comma.
        7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.         7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe, poste a carico dei cittadini.
        8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
        9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
        10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
        11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
        12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 è abrogato;
            b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
            c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b).».
        13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi.

  http://www.vallevirtuosa.it/sistemi-a-confronto