20 agosto 2016

CASSONETTI "INTELLIGENTI" VERSUS RACCOLTA PORTA A PORTA SPINTA

L'ESEMPIO  DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI - UN FLOP.

Era stata presentata come l’idea del futuro, principio di una nuova era che avrebbe reso i nostri cassonetti intelligenti e tecnologici: chiavette elettroniche, in grado di migliorare “la quantità e la qualità della raccolta differenziata”, e di tracciare il ciclo di una bottiglia di vetro o di un cartone di latte usato. E invece sono bastati 4 anni per ribaltare la situazione e trasformare un esperimento di ultima generazione, firmato dalla multiutility Hera, in un vero e proprio flop, costato alle casse pubbliche 70mila euro e altre migliaia di manutenzione.

Il sistema era stato avviato a San Mauro Pascoli, piccola realtà in provincia di Forlì, scelta come città apripista. Ma invece di aumentare la percentuale di differenziata l’ha diminuita. È stata la stessa amministrazione comunale ad ammettere il fiasco e a decidere il dietrofront, annunciando la sospensione della modalità di raccolta rifiuti con l’accesso elettronico attraverso E-Key, dal 1 gennaio 2015. “L’abbiamo provato – racconta il sindaco di San Mauro, Luciana Garbuglia – e nel primo anno abbiamo ottenuto buoni risultati, passando dal 35% al 54% di raccolta differenziata. Successivamente però sono emerse delle difficoltà nella gestione del meccanismo, con costi esagerati di manutenzione. E la percentuale di differenziata è calata di nuovo al 46%”.

Avviata nell’autunno del 2011, l’iniziativa delle E-Key, di cui il colosso dei rifiuti Hera è comproprietaria del brevetto, aveva coinvolto circa 12 mila abitanti. Ossia 4.700 utenze per 600 cassonetti, compresi i bidoni da 240 litri. Un “sistema flessibile” l’aveva definito Hera, finanziato con 70mila euro dalla Regione Emilia Romagna. “Si inserisce la chiave elettronica nell’apposita fessura – si legge in un vecchio volantino – e il contenitore riconosce l’utente, che può così gettare i propri rifiuti. La chiave elettronica è personalizzata, consegnata casa per casa, apre solo i contenitori dell’isola ecologica assegnata alla specifica utenza”.

Un gioco da ragazzi? Non proprio, visto che dopo alcuni mesi, negli uffici comunali hanno cominciato a moltiplicarsi le segnalazioni degli abitanti, tra chi aveva perso la chiavetta, chi l’aveva smagnetizzata, chi aveva trovato la serratura inceppata o guasta e quindi era stato costretto a lasciare il sacchetto dei rifiuti nel primo bidone disponibile. “Una parte di responsabilità sta nella progettazione: il sistema era troppo delicato, non era adatto, e nel tempo non ha retto. Anche perché veniva applicato su cassonetti di vecchia generazione. C’è poi una responsabilità del cittadino: alcuni forzavano la serratura, rompendola. Era un’iniziativa che andava abbinata a un lavoro di educazione” spiega ancora il sindaco.

Archiviate le chiavette, ora a San Mauro si sta lavorando per avviare un mero tecnologico sistema di porta a porta. Intanto però la polemica resta. “Quello delle chiavette è stato un fallimento da tutti i punti di vista” attacca il Movimento 5 stelle. “E si poteva evitare. Bastava semplicemente usare il buon senso, e andare a vedere l’esperienza dei comuni che avevano adottato quella gestione. Tutti ne erano usciti per i problemi che comportava. Basti pensare che quando un cassonetto era rotto o non si riusciva ad aprire (e capitava molto spesso) si versava nel primo bidone utile.

Il comune di San Mauro Pascoli ha l’obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata, ma l’unico modo, lo ripetiamo da sempre, è il porta a porta”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - MOZZICONITE ART 40



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Art. 32. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:


Superamento del livello di RD rispetto  alla normativa statale Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino

alla percentuale inferiore

al 10 per cento 30 per cento

10 per cento

15 per cento

20 per cento

25 per cento 40 per cento

50 per cento

60 per cento

70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».




2. L’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

----

Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) ...» (omissis)

«Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ...» (omissis)


b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».



----

Art. 45. Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati




1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.




2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.




3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - MOZZICONITE ART 40



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Art. 32. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:


Superamento del livello di RD rispetto  alla normativa statale Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino

alla percentuale inferiore

al 10 per cento 30 per cento

10 per cento

15 per cento

20 per cento

25 per cento 40 per cento

50 per cento

60 per cento

70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».




2. L’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

----

Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) ...» (omissis)

«Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ...» (omissis)


b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».



----

Art. 45. Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati




1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.




2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.




3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - MOZZICONITE ART 40



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali




Art. 32. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio




1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:




a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:




Superamento del livello

di RD rispetto

alla normativa statale Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino

alla percentuale inferiore

al 10 per cento 30 per cento

10 per cento

15 per cento

20 per cento

25 per cento 40 per cento

50 per cento

60 per cento

70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».




2. L’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.




---


Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) ...» (omissis)

«Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ...» (omissis)


b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».



----

Art. 45. Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati




1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.




2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.




3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali.

AOSTA: ANCORA TROPPI ERRORI NELLA DIFFERENZIATA

AVVISO RACCOLTA RIFIUTI

ANOMALIE RILEVATE:

CASSONETTO VERDE:
NON CONFERIRE  ORGANICO - SOLO MATERIALE  NON DIFFERENZIABILE

CASSONETTO ARANCIONE (VETRO):
SOLO VETRO E NON SACCHETTI DI PLASTICA E NON BOTTIGLIETTE DI ALLUMINIO

CASSONETTO BIANCO (ALLUMINIO E PLASTICA):
MULTIMATERIALE, PLASTICA E BOTTIGLIETTE IN ALLUMINIO E FERRO

CARTONI: 
MULTIMATERIALE, PLASTICA E BOTTIGLIETTE IN ALLUMINIO E FERR VANNO RIPOSTI IN STRADA DOPO LE ORE 19,00 - NON METTERE I CARTONI NEL CASSONETTO BIANCO DELLA CARTA.

--
RILEVATI ERRORI PER OLTRE IL 30 %
SONO PREVISTE SANZIONI

2 agosto 2016

INTRODURRE LE BUONE PRATICHE ANCHE AD AOSTA

Capannori adotta un sistema di tariffazione puntuale (TIA), calcolato non  in base al peso del rifiuto, ma alla frequenza del ritiro e al volume del sacco. Un sistema vantaggioso per le utenze con risparmi economici rilevanti sia per le famiglie che, ancor più, per le attività commerciali. Questo modello ha consentito al comune di raggiungere livelli di differenziata dell' 80%  e godere di ulteriori punteggi attribuiti dalla regione per l'autocompostaggio. Tra le caratteristiche del modello, anche il colore del sacco per l'indifferenziato, che non è nero, ma grigio trasparente, per permettere una prima ispezione; il sacco è dotato di un sistema di identificazione del cittadino con un livello di attendibilita' attorno al 100%.

I punti essenziali della strategia " versio rifiuti zero" sono: la responsabilità estesa del produttore per quei prodotti che non sono recuperabili, il concetto di fabbrica dei materiali e  la riprogettazione  degli stessi (ad esempio, si producono  pallet in plastica, carta per consumo alimentare, ecc). 

Per quanto riguarda l'imballaggio se recuperato incide in modo significativo sui conseguenti vantaggi per i comuni: ad esempio, il costo di una plastica di pregio come il polietilene è di circa 400-500 euro/tonnellata. 

L'attivismo e l' informazione sono fondamentali per una corretta prevenzione e per il necessario cambiamento.