30 ottobre 2014

LE MODIFICHE DEL GOVERNO ALL'ART. 35 NON SONO SODDISFACENTI. SBAGLIATO COSTRUIRE NUOVI INCENERITORI. OCCORRE INTRODURRE PERCORSO LEGGE RIFIUTI ZERO

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Le modifiche apportate al 30/10/2014 in fase di conversione non appaiono convincenti , permane contrarietà
 
Articolo 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).
        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.         1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
        2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.         2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
        3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.         3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
        4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.         4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
        5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.         5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
        6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.         6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del presente comma.
        7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.         7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe, poste a carico dei cittadini.
        8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
        9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
        10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
        11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
        12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 è abrogato;
            b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
            c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b).».
        13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi.

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27 ottobre 2014

I RIFIUTI? NON ESISTONO. UN LIBRO DA LEGGERE E DA REGALARE !

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Più si ricicla, meno si producono rifiuti

E funziona meglio se a gestire il tutto è un ente pubblico. 

Perciò anche la TASI deve cambiare, puntando sulla valorizzazione della raccolta differenziata.

Piccole, grandi verità che Marco Boschini e Ezio Orzes, esponenti dell’Associazione dei Comuni virtuosi, svelano nel loro nuovo libro I rifiuti? Non esistono! Due o tre cose da sapere sulla loro gestione (Editrice Missionaria Italiana, pag. 64, euro 5,00). 

Boschini e Orzes sanno bene di quel che parlano e scrivono: entrambi sono stati e sono attualmente assessori all’ambiente nei rispettivi comuni (Colorno, Parma, e Ponte nelle Alpi, Belluno).  

Orzes è il fautore del «miracolo-Ponte nelle Alpi», il comune (circa 8000 abitanti) più «riciclone» d’Italia per diversi anni, premiato per vari anni di seguito da Legambiente.
Quale il segreto dunque di trattare ciò che noi scartiamo?

Boschini e Orzes hanno una convinzione, suffragata da dati precisi: se si ricicla, i rifiuti diminuiscono di numero e volume, anzi diventano strumento per altro, ovvero possono produrre lavoro e ricchezza. Partendo da una «buona pratica» concreta (il consorzio Priula nel trevigiano), i due autori dimostrano che funziona meglio una tassa comunale che non prenda in considerazione i metri quadrati di una casa o di un ufficio, bensì la capacità dei cittadini di produrre rifiuti differenziati. Lo dicono i numeri: in questo modo il rifiuto indifferenziato (il «secco») scende da 320 chilogrammi procapite a 40 kg, e la differenziata sale dal 27% all’84%! Anche le famiglie ne avrebbero un grande beneficio: prendendo l’esempio trevigiano, a fronte di 240 euro di tassa su scala nazionale, con la differenziata «spinta» si pagano 160 euro.

Nel libro Boschini e Orzes svelano anche che «le migliori esperienze europee nei servizi di raccolta differenziata sono italiane, gestite da società e consorzi pubblici». Ad esempio, le società pubbliche hanno una raccolta differenziata del 73,5% a fronte della media nazionale del 35%. L’emblema di questa buona gestione pubblica è Ponte nelle Alpi, passato da 23% a 80% di differenziata in un solo mese, fino ad arrivare al 91,5% di adesso: si producono così solo 30 chili di rifiuto secco, contro i 350 della media nazionale. Il risparmio economico? Ben 430 mila euro all’anno, investiti in lavoro, occupazione e servizi.

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22 ottobre 2014

ART 35 SBLOCCA ITALIA. NECESSARIO CAMBIARE L'ATTUALE FORMULAZIONE


E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 il D.L. 133/2014 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive"

E' il cosiddetto decreto "sblocca-Italia" che all'art 35 incentiva ancora una tecnologia superata ovverto l'utilizzo degli inceneritori ed omette di incentivare la strategia "rifiuti zero".

AMICI DEL VIALE DELLA PACE MANIFESTA TOTALE CONTRARIETA ALL'ATTUALE FORMULAZIONE E NE CHIEDE LA CANCELLAZIONE O LA MODIFICA SOSTANZIALE.

Amici del Viale della Pace ritiene auspicabile inserire invece  alcuni articoli della proposta di legge di iniziativa popollare cosiddetta "Legge Rifiuti Zero" vera sfida alla creazione di un ciclo virtuoso che oltre a tutelare l’ambiente e la salute permetterebbe il riavvio di un ciclo produttivo sostenibile con oltre 200.000 nuovi posti di lavoro.

Un ciclo virtuoso che va dalla raccolta “porta a porta” generalizzata alla introduzione della Tariffa puntuale, dall’attivazione dei Centri di riuso e riparazione alla realizzazione di impianti di riciclo dei materiali inorganici e di compostaggio dei materiali organici, dalla revisione del sistema di contributi CONAI all’introduzione della tassa sul “vuoto a perdere”.

Senza dimenticare le norme di contrasto come la moratoria contro gli inceneritori e la produzione di energia dai rifiuti, la revoca degli incentivi a forme di energia non rinnovabile, la revoca del D.M. Clini contro il CSS, la revoca dei contratti capestro per i Comuni per conferire negli inceneritori, la normativa sul reato di danno ambientale, la moratoria per le discariche di amianto e tanto altro ancora.

QUESTA E’ LA VERA RIVOLUZIONE CULTURALE ....

Amici del Viale della Pace è favorevole a riaprire una vertenza chiamata "Stop discariche di talquale e Stop al CSS da incenerire" , riprende infatti i temi dalla moratoria agli inceneritori ed al conferimento in discarica di rifiuti non trattati, oggi illegale dopo la Circolare Ministero ambiente del 6/8/2013.
 

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Art. 35

(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore.

Tali impianti, individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.


2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorita' competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.

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5. Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorita' al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.

21 ottobre 2014

RESOCONTO ATTIVITA ' DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE

Ecco il resoconto di Fabrizio Roscio sulle visite effettuate ad alcuni impianti di trattamento dei rifiuti nel Nord Italia.
Il 16 e 17 ottobre la III Commissione consiliare ha visitato alcuni impianti per la gestione dei rifiuti nel nord est dell'Italia, con l'obiettivo di verificare la possibilità di replicare le migliori soluzioni ad oggi esistenti.
Alla visita hanno preso parte anche l'assessore regionale Bianchi e il dott. Ghiringhelli, in qualità di esperto dell'Osservatorio regionale sui rifiuti.
La visita è iniziata al consorzio Contarina (TV), che ha presentato il proprio eccellente modello organizzativo, si è passati in seguito all'impianto di trattamento delle frazione organica di Faedo (TN) che produce in uscita energia elettrica e compost di qualità.
Il giorno seguente è stata la volta di Este (PD) dove si pratica la gestione integrata dei rifiuti, su scala ben più ampia rispetto alla nostra regione e infine l'impianto di Ceresara (MN) dove si tratta la frazione residuale, per la produzione di combustibile e di biostabilizzato per copertura discariche.
Nel corso della visita ci sono state presentate realtà di gestione dei rifiuti più o meno eccellenti, non sempre replicabili in Valle d'Aosta. È risultato evidente che purtroppo il nostro attuale modello gestionale è il più arretrato, caratterizzato da grande frammentazione nelle modalità di raccolta e di tariffazione e incentrato esclusivamente sullo smaltimento in discarica.


È emerso che i successi migliori sono stati ottenuti laddove le scelte politiche sono state condivise e fatte proprie dalla popolazione e dove il pubblico ha mantenuto il controllo delle scelte e dei processi.


Per dare concretezza agli indirizzi recentemente approvati dal Consiglio regionale occorre partire da subito con la raccolta porta a porta della frazione organica e introdurre modalità tariffarie omogenee su tutta la Regione. 


Le necessarie valutazioni sugli impianti da realizzare dovranno essere successive e fondarsi su dati comprovati, in un'ottica non d'emergenza ma di programmazione, che miri a una gestione di qualità.

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Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2014, la terza Commissione "Assetto del territorio", integrata dalle forze politiche non rappresentate al suo interno, ha effettuato un sopralluogo agli impianti di trattamento dei rifiuti di Spresiano (TV), Faedo (TN), Este (PD) e Ceresara (MN).
«Il percorso di approfondimento all'interno della terza Commissione, che ha già visto un primo risultato con l'approvazione unanime del documento che detta gli indirizzi gestionali dei rifiuti, prosegue a completamento dell'impegno che mi ero assunto in Consiglio: l'obiettivo è quello di dare un contributo nell'individuazione delle soluzioni più adeguate per la Valle d'Aosta - riferisce il Presidente Stefano Borrello (SA) -. In questi due giorni, abbiamo visitato due siti per verificare l'aspetto gestionale e altri due per analizzare l'aspetto impiantistico. Questi modelli rappresentano uno spunto molto interessante che bisognerà poi contestualizzare alla realtà valdostana al fine di effettuare le scelte migliori per il nostro territorio.»
Per il Consigliere dell'UV Claudio Restano è stata «una trasferta significativa che ci ha permesso di prendere conoscenza di diversi modelli organizzativi anche se questi sono a servizio di territori e utenze profondamente diversi dai nostri. Serviranno per fare riflessioni in merito all'organizzazione che vorremmo darci per la Valle d'Aosta in questo ambito.»
«Nel corso della visita ci sono state presentate realtà di gestione dei rifiuti più o meno eccellenti, non sempre replicabili in Valle d'Aosta - commenta il Consigliere di Alpe Fabrizio Roscio -. È risultato evidente che purtroppo il nostro attuale modello gestionale è il più arretrato, caratterizzato da grande frammentazione nelle modalità di raccolta e di tariffazione e incentrato esclusivamente sullo smaltimento in discarica. È emerso che i successi migliori sono stati ottenuti laddove le scelte politiche sono state condivise e fatte proprie dalla popolazione e dove il pubblico ha mantenuto il controllo delle scelte e dei processi. Per dare concretezza agli indirizzi recentemente approvati dal Consiglio regionale occorre partire da subito con la raccolta porta a porta della frazione organica e introdurre modalità tariffarie omogenee su tutta la regione. Le necessarie valutazioni sugli impianti da realizzare dovranno essere successive e fondarsi su dati comprovati, in un'ottica non d'emergenza ma di programmazione, che miri a una gestione di qualità.»
I Consiglieri dell'UVP Alessandro Nogara e Vincenzo Grosjean evidenziano che «in questi due giorni di visita - con sorpresa abbiamo trovato l'Assessore all'ambiente Bianchi in compagnia del dottor Ghiringhelli ad attenderci al nostro arrivo -, abbiamo avuto un'ulteriore conferma di quanto tempo si sia perso per tentare di risolvere il problema del trattamento dei rifiuti in Valle d'Aosta, che altre località invece, con maggiori dimensioni e diverse complicazioni, hanno affrontato con efficacia e tempismo. Dal confronto abbiamo rilevato che gli impianti da realizzare in un territorio come il nostro sono, nella sostanza, di semplice concretizzazione e per i quali bisogna tenere conto di quattro punti essenziali, che sono la base di ogni gestione efficiente: la raccolta differenziata, la raccolta dell'umido, la tariffazione puntuale, l'individuazione di sistemi di riconoscimento dell'utenza. Dalla visita è inoltre emerso che una buona gestione pubblica dà migliori risultati per la comunità rispetto alla gestione privata.»
Per il Consigliere del M5S Roberto Cognetta, «la visita è stata veramente utile perché ci siamo confrontati con realtà diverse che hanno messo in campo grande efficienza e che hanno un'esperienza ventennale. Gli spunti che ci sono arrivati ci devono effettivamente fare riflettere sulle tante scelte ipotizzate fino ad ora: la strada da intraprendere è da individuare con maggiore attenzione, soprattutto alla luce dei numeri che abbiamo. Il rischio è quello di ritrovarsi con impianti che con il tempo risulterebbero troppo costosi per la comunità. A volte, fare meno è meglio.»
«Una "missione" sicuramente istruttiva sia per quanto riguarda i modelli gestionali sia impiantistici - afferma il Consigliere Jean-Pierre Guichardaz (PD-SVdA) -. Naturalmente le realtà visitate sono progettate per numeri di abitanti di molto superiori ai nostri e per territori con caratteristiche geomorfologiche specifiche, quindi non è pensabile traslare quei modelli senza adattarli alle esigenze della nostra realtà. Ho avuto conferma della bontà della gestione pubblica degli impianti di trattamento ma anche del sistema di raccolta dei rifiuti. Una buona politica sui rifiuti non può non andare di pari passo con l'applicazione di tariffe puntuali basate su una componente fissa e su una parametrata sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (meno se ne producono meno si paga). Tutti gli esperti, i gestori, i progettisti di sistemi di raccolta e di impianti che abbiamo avuto modo di incontrare hanno concordato sul fatto che il punto di partenza necessario è senz'altro la raccolta dell'umido. Credo che da lì si debba partire prima di immaginare qualunque soluzione impiantistica: solo una volta compresa la capacità dei valdostani di differenziare si potranno immaginare sistemi e impianti adeguati. Diversamente si rischia di mettere in piedi soluzioni che prima di entrare a regime dovranno essere corrette con dispendio di risorse e di tempo.»