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Le modifiche apportate al 30/10/2014 in fase di conversione non appaiono convincenti , permane contrarietà
Articolo 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e
per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di
riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei
rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).
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1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di
recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di
gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale
nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata
attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati
con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del
territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta
differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di
discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono
infrastrutture e insediamenti strategici di preminente
interesse nazionale ai fini della tutela della
salute e dell'ambiente. |
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa
della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con
recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per
coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo
riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale e nel rispetto degli
obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto
della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano
un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e
assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza,
consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per
mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il
conferimento di rifiuti in discarica. |
2.
Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere
autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le
autorizzazioni integrate ambientali. |
2. Ai
medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la
ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il
fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei
rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per
regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per
l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per
cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici
per favorire il recupero di tali rifiuti
raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità. |
3.
Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati
conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di
cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. |
3. Tutti gli impianti di recupero
energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a
saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale
dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle
disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad
adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti
esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata
autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione
lo stato della qualità dell'aria
così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010. |
4.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la
sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero
energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando
ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali. |
4. Gli
impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente
alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota
4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. |
5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli
impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al
trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a
saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali
non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando
coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti
disposizioni nei termini sopra stabiliti. |
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità
competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la
loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali. |
6.
I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione
per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di
autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1,
sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i
termini residui. |
6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in
impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque
essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel
territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e,
solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti
urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via
complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel
pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che
l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di
forno che escluda
anche ogni contatto tra il personale addetto e il
rifiuto; a tale fine sono adeguate le autorizzazioni integrate
ambientali ai sensi del presente comma. |
7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
7. Nel caso
in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati
in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i
gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un
contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro
per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza
extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in
un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della
produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata,
a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di
gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai
gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che
riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti
dallo smaltimento dei
rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri
comunque non possono essere traslati sulle tariffe, poste a carico dei
cittadini. |
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8. I termini
per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti
di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti
siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla
legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di
cui al comma 1 si considerano perentori. |
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9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
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10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi
di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa
stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,». |
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11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis.
Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il
Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel
rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione
dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da
calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di
protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225». |
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12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) il comma 2 è abrogato; |
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b)
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del
consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un
rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente
rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive
interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico»; |
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c)
al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo
percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in
relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla
durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al
presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma
10, lettera b).». |
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13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal
medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30
per cento dei relativi importi.
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