4 novembre 2016

IMPOSTARE UN MECCANISMO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO...

Prevenzione e tariffazione puntuale n Emilia Romagna.
Diventare modello per l’Italia e tutto il Vecchio Continente, dimostrare che, quando si lavora in squadra, gli obiettivi si raggiungono e la soddisfazione è doppia. L’esperienza di Parma. Parma, città di 190 mila abitanti. Nel 2012 la raccolta differenziata era al 48,5%. Oggi è al 74%, e si punta a portarla all’80%. I rifiuti residui prodotti all’anno da ogni cittadino sono diminuiti di 167 kg e anche il rifiuto totale si è ridotto del 3%. Il risultato è stato ottenuto puntando su un’elevata intercettazione della frazione organica, sul porta a porta e sulla tariffazione puntuale.

Molti piccoli comuni hanno deciso di lavorare insieme, scegliendo un’unica tariffa per i rifiuti e dotandosi di sistemi di raccolta porta a porta con tariffazione puntuale: oggi sono tra i comuni più virtuosi in tutta Italia, con risultati eccellenti. Circa l’81% delle famiglie residenti che hanno correttamente differenziato ha ottenuto nel 2015 un risparmio rispetto a quanto pagato con la Tari 2014.

Economia della condivisione è questa una delle linee sulle quali si articola la declinazione ferrarese dell’economia circolare. A Ferrara la tariffazione puntuale partirà il 1 gennaio 2018 con cassonetti a calotta per la quantificazione dell’indifferenziato e i bidoni per l’organico dotati di oblò per ridurre le dimensioni della bocca attraverso cui immettere i rifiuti, allungamento del ciclo di vita dei prodotti (grazie al centro del riuso, al market solidale).

Anche Bologna il capoluogo di regione che raccoglie 390 mila persone è alle prese con alcune sperimentazioni che porteranno alla tariffazione puntuale. La criticità più rilevante condivisa da tutte le grandi città, è l’abbandono dei rifiuti, attraverso la tariffazione puntuale si tenta di risolvere il problema.

La Regione Emilia-Romagna ha istituito un fondo incentivante pari a 5,5 milioni che sono stati tradotti in sconti in bolletta per i comuni virtuosi. Sono 75 gli enti locali che hanno centrato l'obiettivo di far scendere sotto il 70% della media regionale la produzione di rifiuti indifferenziati. Grazie ai contributi assegnati a ciascun Comune in proporzione alla riduzione raggiunta, cittadini e imprese beneficeranno quindi di una riduzione dei costi direttamente sulla tassa o tariffa dei rifiuti. Il fondo continuerà la sua finzione anche nei prossimi anni come strumento principale per raggiungere gli obiettivi.

1 novembre 2016

RISCALDAMENTO INVERNALE: CON L'OBBLIGO DELLE VALVOLE, SI CAMBIA REGISTRO...

Riscaldamento invernale 2016: con l'obbligo delle valvole cambiano le abitudini. Si cambia registro.
Nel 2016 gli appartamenti con un impianto di riscaldamento centralizzato hanno l’obbligo di installare su ogni termosifone le valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore. C’è tempo fino al 31 dicembre 2016; dopo quella data sarà erogata, salvo proroghe ed esenzioni, una multa salata che può variare dai 500 ai 2500 euro. Con un apposito decreto, che risale a due anni fa (DL 102/2014), l’Italia ha seguito le direttive europee riguardo l’efficienza energetica, da raggiungere rendendo il consumatore più responsabile. Per mezzo della contabilizzazione individuale, ora l’utente può, infatti, gestire direttamente i propri consumi, pur vivendo in una casa ad impianto centralizzato. Niente più orari fissi stabiliti dall’assemblea condominiale!
Si cambia registro, o meglio, fascia oraria, decidendo non solo quando, ma anche in quale stanza accendere i termosifoni.
Buona parte degli edifici italiani hanno impianti di riscaldamento a distribuzione verticale (con un sistema di tubature alla base dell’edificio dal quale partono colonnine verticali lungo i vari piani), con una contabilizzazione indiretta.
Cosa vuol dire? Che in queste case ogni singolo termosifone avrà bisogno della valvola termostatica per regolare la temperatura e del contabilizzatore per registrare i consumi.  Per la loro installazione il costo si aggira attorno ai 100 euro. Ci sono anche tecnici che erogano il servizio a 70 euro, ma attenzione: manodopera e prodotti potrebbero essere scadenti.
Ultima precauzione: meglio posizionare la valvola sul livello 3, si avrà una temperatura al di sotto dei 20°, che riscalda adeguatamente la casa, senza morir di caldo e – il che non fa male alla tasca – senza sprecare.


31 ottobre 2016

LE ASPETTATIVE DEL COMUNE AOSTA PER LA NUOVA FIGURA DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA

I compiti del Direttore dell’Esecuzione del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Aosta con scadenza 31 agosto 2019:
- perseguire obiettivi di risparmio economico, salvaguardia ambientale, miglioramento del decoro urbano, raccolta differenziata e  riduzione della produzione dei rifiuti.
- Accertare in termini di qualità e quantità della prestazione dell' Ente appaltante.
- Tenere la contabilità dei servizi e verificarne la congruità in ragione del contratto. (predisporre in base alla fatturazione contrattuale prevista, i certificati di pagamento mensili delle rate d’appalto spettanti all’appaltatore;
- Provvedere al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione
del contratto relativo al servizio di igiene urbana e raccolta dei RU stipulato dal Comune di
Aosta con la soc. Quendoz S.r.l. ;
- Assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le
attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- Assistere e supportare la stazione appaltante, nelle problematiche tecniche ed amministrative
connesse alla gestione dell’appalto di igiene urbana e di trasporto dei rifiuti urbani;
- Collaborare con l’Ufficio Ambiente al fine della eventuale rimodulazione del regolamento
comunale dei rifiuti; (passaggio da tassa a tariffa)
- Redigere le relazioni tecniche riassuntive per individuare possibili interventi correttivi, che potranno essere di natura gestionale, in occasione di eventuali modifiche normative.
- Presenziare alle riunioni collegiali indette dall’Amministrazione per l’illustrazione dell’attività in corso e dell’attività programmata, su richiesta della stessa Amministrazione tra cui le riunioni dell’Osservatorio Comunale dei Rifiuti;
- Esercitare funzioni propositive e consultive nei confronti del Responsabile unico del procedimento con generali funzioni di vigilanza;
- Verificare lo svolgimento del servizio da parte dell'appaltatore con esecuzione di sopralluoghi,   anche non programmati preventivamente,  e segnalare all'Ente per l'applicazione di eventuali penali,  qualora non vengano rispettati i termini contrattuali, attraverso relazioni, computi, documentazione fotografica, relativi allo svolgimento dei servizi.
- Provvedere all’istruttoria completa delle procedure attinenti eventuali contestazioni d’addebito in contradditorio con la Ditta appaltatrice, compresa la definizione degli importi e relative penali da applicare;
- Acquisire le comunicazioni dell'appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni di forza maggiore alla regolare esecuzione del servizio e rilascio di pareri di merito;
- In particolare le attività di rilevazione in campo riguarderanno la verifica della gestione della raccolta, rispetto degli orari, delle frequenze e dei percorsi di svuotamento nel porta a porta;
- Efficienza dello spazzamento stradale (programmi di lavaggio e pulizia strade e spazi pubblici);
- Proporre eventuali ottimizzazioni del servizio di igiene urbana e raccolta dei rifiuti;
- Reimpostare il Sistema di Gestione Ambientale, in collaborazione con il Servizio Ambiente
e con l’Amministrazione Comunale, previa lettura, verifica e proposte di eventuali  correzioni/miglioramenti delle procedure attualmente esistenti;
- Collaborare con il Servizio Ambiente al fine del reperimento dei dati ambientali utili al
popolamento dei diversi data-base sulla base dei quali elaborare i programmi di miglioramento ambientale;
- Aggiornare i diversi Registri previsti dalle diverse procedure del Sistema di Gestione Ambientale in base alle periodicità ivi indicate.
L’organizzazione complessiva dei servizi sopra indicati si pone l’obiettivo di:
- migliorare la capacità di controllo dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’Impresa
Appaltatrice
- migliorare ulteriormente il livello dei servizi offerti alla cittadinanza ed ai turisti;
- migliorare la capacità del Servizio di Igiene Urbana di fare rispettare ai cittadini e ai turisti le
regole di utilizzo dei servizi offerti;
- aumentare la capacità del Servizio Ambiente e di Igiene Urbana di elaborazione di dati,
programmi ed iniziative nei confronti dell’Amministrazione Comunale affinché gli amministratori possano avere una rappresentazione fedele della situazione e sulla base di questa assumere le proprie decisioni;
- ridurre i tempi di adeguamento alle normative ambientali che vengono emanate nel corso del
tempo.

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Comune di Aosta: punire i condomini che non differenziano

Ancora troppe persone ad Aosta non separano i rifiuti. Se però , finora, non si è mai parlato di sanzioni, ma ci si è affidati a un sistema di segnalazioni mirate con cartelli verdi, gialli e rossi in base alle capacità di differenziare dei singoli condomini, stanno per arrivare segnalazioni mirate in alcuni condomini della città. Il dirigente comunale dell'Ambiente Marco Framarin, indica per ogni stabile il numero di segnalazioni di «anomalie riscontrate nel conferimento dei rifiuti ai cassonetti» nei tre mesi estivi, da inizio giugno a fine agosto 2016, con il numero di errori gravi rilevati nell'indifferenziata, nell'organico, nel vetro, nella carta. La novità è che la segnalazione della ditta Quendoz, che si occupa della raccolta, arrivata al Comune, è stata inoltrata per conoscenza anche alla polizia locale, che potrà fare le sanzioni del caso individuando i singoli responsabili. Si passerà dagli avvertimenti alle multe. Un addetto del Comune sta facendo i controlli, insieme alla ditta Quendoz Srl.  Nella lettera, il dirigente comunale segnala la presenza dei «report» di raccolta e della documentazione fotografica degli errori di ogni stabile. La società Quendoz sarà  autorizzata a non procedere allo svuotamento dei cassonetti interessati..

11 settembre 2016

ANCORA POLEMICHE SUGLI INCENERITORI

Polemiche sulle dichiarazioni espresse dalla dalla Società Italiana di Igiene,medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) a sostegno dell’incenerimento dei rifiuti con recupero energetico.

Amici del Viale della Pace esprime totale disaccordo su quanto dichiarato dalla SitI.

Gli inceneritori, anche quelli definiti di nuova generazione, non eliminano i rifiuti, ma li trasformano in emissioni, ricche di un variegato cocktail di inquinanti con residui (scorie pesanti e leggere) al circa il 25% in peso dei rifiuti in ingresso. Le discariche di servizio sono necessarie anche per gli inceneritori, e questi ultimi creano residui che non ci sarebbero senza la combustione dei rifiuti. 

Le ceneri leggere sono estremamente tossiche in quanto residuano dai filtri e dai processi di abbattimento dei fumi, devono essere conferite in discariche speciali o alla “tombazione” in siti minierari.

Dal punto di vista energetico, le migliori tecnologie disponibili consentono di raggiungere un rendimento pari al 25% dell’energia associata ai rifiuti combusti. Il bilancio energetico è tutt’altro che ottimale, se confrontato con il riciclo, inteso come recupero di materia), da due a sei volte superiore a quella “recuperata” con l’incenerimento.

Sul piano dell’impatto sulla salute umana non esiste alcuno studio pubblicato su riviste internazionali che dimostra l’assenza di rilevanti rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti.    

Di contro un solo studio, pubblicato su rivista internazionale, ha dimostrato con adeguato livello di accuratezza, utilizzando i dati dello studio  “Moniter” della Regione Emilia Romagna, come le emissioni degli inceneritori sono in relazione con un aumentato rischio di nascite pretermine e aborti spontanei (Candela et al, Environ Int, 2015. 78:51).
Inoltre, dallo studio Moniter, sono emersi incrementi di: mortalità per tumori di fegato e vescica negli uomini, incidenza di tumori del pancreas negli uomini, mortalità per cancro del colon nelle donne e per i linfomi non-Hodgkin in entrambi i sessi nella coorte di Modena. E ancora tale studio ha documentato anche associazioni statisticamente significative con aumento di rischio di malattie ischemiche cardiache e di mortalità per malattie cardiocircolatorie nelle femmine, aumento di rischio di mortalità per malattie respiratorie acute nelle femmine, andamento crescente del rischio di malformazioni nel loro complesso con l’aumentare dell’esposizione. Risultati tutti coerenti con altre pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.                                                                                               Quanto al fatto che gli inceneritori  “non provocano rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti” si segnala che sono numerosi gli studi scientifici che dimostrano esattamente il contrario e descrivono effetti sia a breve (esiti riproduttivi, malformazioni, esiti cardiovascolari, respiratori) che a lungo termine ( soprattutto tumori).                                                                                                                   Senza considerare che in alcune aree dove insistono tali impianti, la pressione ambientale e già di per se notevolmente compromessa tale da consigliare azioni di bonifica immediata. Per tutti basta menzionare la cosidetta #terradeifuochi, tra Napoli e Caserta, dove al dramma dell’infossamento di rifiuti speciali, pericolosi e tossici, si sommano gli effetti della combustione, sotto forma di  nanoparticolato, dei derivati dell’inceneritore tra i piu “moderni” e grandi d’Europa.

"NESSUN RISCHIO E' ACCETTABILE SE E' EVITABILE".
E con Rifiuti Zero i pericoli derivanti dall'incenerimento ancorchè diminuiti ma ancora ben presenti, non sono accettabili perchè con le buone pratiche verso R.Z. si possono evitare, tra l'altro, dando origine a possibilità di impresa e di lavoro secondo i dettami della #circulareconomy che poggia i suoi fondamenti sul recupero di materia e non di energia.     E tale vision ci consente di analizzare senza pregiudizi di sorta l’impatto dell’uso degli inceneritori di RSU non solo in chiave di prevenzione del rischio sanitario ma anche, e soprattutto, tema purtroppo sempre poco dibattuto, in chiave economica e di sostenibilità.    
Bruciare materiali post consumo è antieconomico, distrugge risorse e impoverisce il pianeta.                             L’idea della linearità del processo di smaltimento di ciò che consumiamo è una visone novecentesca, fuori epoca e antieconomica. Di contro, la circolarità del processo di gestione dei materiali post consumo recupera preziosi materiali da reimmettere sul mercato (materie prime secondarie) ancora utilissime per l’industria manifatturiera con cui l’occidente fa crescere il proprio PIL.
Ecco perché, guardando all’economia di scala, bruciare i materiali di scarto per produrre una scarsa e sporca quota di energia è una bestialità che in termini di spreco delle risorse (come ci rammenta il dibattito europeo sul Pacchetto “Economia Circolare” e le conseguenti proposte tematizzate) e in termini di impatto negativo sul climate change, nel rispetto delle generazioni future, non ci possiamo più permettere.
L’aperta critica alla strategia Rifiuti Zero è un’altra estemporanea deduzione di SItI non motivata e non condivisa da eminenti personalità del settore rifiuti e in ambito di Commissione Europea che si richiama all’ “efficientamento progressivo” dell’uso delle risorse e poggia sull’elemento fondante della riprogettazione: entrambi concetti alla base del Pacchetto “Economia Circolare” attualmente in discussione nelle Istituzioni EU (non certo in un ristretto circolo di ambientalisti di assalto).
Certo è che, come il nome “Zero Waste/Rifiuti Zero” dovrebbe suggerire,  non si tratta di una strategia limitata alla gestione dei rifiuti una volta prodotti, ma abbraccia una visione più ampia sull’intero sistema produttivo delle merci coinvolgendo i produttori mediante la “responsabilità estesa” dove l’industria si fa carico della riprogettazione  (re-design) onde evitare di produrre rifiuto non riciclabile che resta sul groppone delle comunità (cittadini), costretti a pagarne il costo dello smaltimento.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, invece, le affermazioni fuori luogo di SItI lasciano davvero esterrefatti: non si tratta di una predica di qualche santone antiinceneritorista, ma di un obbligo di legge; raccolte differenziate col metodo PaP ben oltre il 60%, 70% e anche 80%,  prossime agli obiettivi di Rifiuti Zero, vengono attuate in ampi territori italiani con successo e con costi più contenuti del “sistema integrato” ad esempio applicando la Tariffa puntuale (TIA) e ponendosi obiettivi ambiziosi in tema di riduzione della componente residuale come dimostrano realtà italiane tra le più virtuose d’Europa  (Consorzio Contarina - prov.Treviso - 550mila ab.).
Le direttive EU in tema di gestione di rifiuti pongono il recupero di materia prioritario rispetto al recupero di energia e che indicano nella #circulaeconomy la strada maestra per la tutela non solo delle risorse, ma dell’ambiente e della salute.  

5 settembre 2016

CODACONS VDA: COSTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GIA GRAVOSI PER I CITTADINI - DIMEZZARE LA CONSULENZA E' POSSIBILE

Spett.le Comune di Aosta

Ai componenti dell’Osservatorio
comunale sui rifiuti del Comune di Aosta

Alle associazioni ambientaliste e
dei consumatori della Valle d’Aosta

Oggetto: Delibera Giunta comunale n. 83 del 30/06/2016 – Nomina direttore di esecuzione del contratto igiene urbana (1/09/2013 al 31/08/2019) per un costo annuo pari a Euro 90.000 a carico dei cittadini di Aosta – Richiesta di nuove misure per migliorare in ambito comunale la gestione dell’igiene urbana.

Facendo seguito alla nota del 15 luglio 2016 con cui si richiedeva l’accesso alla documentazione allegata alla delibera di Giunta comunale n. 83 del 30/06/2016, il Codacons Valle d’Aosta esprime parere negativo in merito alla attivazione immediata della nuova figura di “direttore di esecuzione del contratto di igiene urbana comunale”.
Si richiede, pertanto, di posticipare l’eventuale adozione di tale figura nell’ultimo periodo di attività del contratto che scade ad Agosto 2019 remunerando il professionista per una annualità (Gennaio 2018 – gennaio 2019), in modo da poter acquisire suggerimenti utili per inserire modifiche al bando del nuovo contratto di igiene urbana che riguarderà il periodo settembre 2019 – settembre 2024 con risparmi per i cittadini di oltre 150.000 Euro. Si ritiene, inoltre, che molti controlli di regolarità del servizio nei confronti del soggetto gestore possono essere svolti dal personale dipendente del Comune. Ad oggi non è stato possibile visionare il piano dei controlli al soggetto gestore di igiene urbana. Nella seconda seduta dell’Osservatorio comunale sui rifiuti è stata presentata la relazione sui controlli su un campione di utenti del servizio (utenze condominiali: esaminato un campione di 400 su un totale di 1100) con notevoli difformità per la raccolta dell’organico, del multimateriale, dell’indifferenziato e del vetro. In allegato si riporta una locandina in corso di distribuzione da parte del Codacons VdA ai propri associati per ricordare alcune regole per una corretta raccolta dei materiali. Si invita l’Amministrazione a farla propria ed a veicolarla integrandola con altre informazioni utili a tutti gli utenti (domestici, commerciali, ecc) che ammontano a circa 22.000.

Si elencano alcuni punti meritevoli di approfondimento da parte di codesta Amministrazione comunale:
• A settembre 2016, ad oltre un anno dall’attivazione della raccolta dell’organico, non risulta disponibile il cronoprogramma per attivazione della tariffazione puntuale e delle relative modalità di svolgimento. Si segnala che in altri comuni (per esempio Parma) in un anno è stata raggiunta una percentuale di differenziata superiore al 74%. Si chiede di introdurre incentivazioni e premi sia al personale, sia al soggetto gestore, in caso di miglioramenti in punti percentuali della raccolta differenziata.
• Non risulta attivato un sistema sanzionatorio efficace per far pagare di più chi non differenzia correttamente. Non risultano coinvolti, nei controlli sulla raccolta differenziata o sul corretto svolgimento dei servizi da parte del soggetto gestore, cittadini o associazioni operanti nel settore ambientale, anche mediante l’attivazione dell’ audit civico per i servizi di igiene urbana.
• Il personale comunale in servizio nel settore Ambiente non ha mai acquisito la qualifica di “ispettore ambientale” e, pertanto, ad oggi, non risultano emesse sanzioni nei confronti di utenti che hanno commesso varie irregolarità.
• Obiettivo riduzione rifiuti indifferenziati prodotti: l’obiettivo di arrivare a produrre meno di 100 kg pro-capite annuo va perseguito. Si chiede di pubblicare mensilmente e rendere partecipe la popolazione in merito all’andamento del dato pro capite annuo su base mensile.
• Si richiede di valutare l’adozione di una delibera “verso rifiuti zero” già adottata da parte di altri comuni “virtuosi”.

Il Codacons  VdA
Aosta - Via Gorret 29
Tel  0165238126

IPPOCASTANI DI VIALE DELLA PACE. UNA POTATURA DISASTROSA.

Ippocastani di Viale della Pace (lato nord). Potatura nefasta con effetti dirompenti.

La signora che vi ha scritto ha pienamente ragione: la zona a nord di corso XXVI febbraio è compromessa, quella a sud, non potata, è verde e rigogliosa.

Infatti il punto sta proprio nella potatura: il mio sopralluogo mi ha permesso di identificare la presenza di un fungo che purtroppo di frequente attacca gli ippocastani, si tratta di Guignardia aesculi, che porta alla cosiddetta antracnosi, vale a dire “Malattia delle foglie o del fusto causata da funghi che si manifesta con alterazioni cromatiche a macchia e successiva necrosi dei tessuti”. Il fungo ha probabilmente attaccato una pianta e quindi è stata trasmessa a tutte le altre perché i potatori non si sono preoccupati di disinfettare gli strumenti di taglio e quindi l’hanno propagata a tutti gli esemplari.
La potatura è decisamente eccessiva, al limite della capitozzatura che, su un soggetto delicato come l’ippocastano, è deleteria. Potature simili si effettuano su specie arboree con maggiore capacità di ricaccio come il tiglio o il platano (e anche lì c’è da andarci cauti). Per queste osservazioni ho contattato un potatore professionale di Ivrea, che si occupa di arboricoltura ornamentale da anni e che ha confermato le mie impressioni.
Quindi il deperimento degli ippocastani è l’effetto di due fattori concomitanti, potatura mal eseguita e attacco di un fungo.
Ora queste piante stanno di nuovo germogliando e non è un buon segno: rischiano di compiere due cicli nell’arco di una sola annata, il che in pratica dimezza le aspettative di vita della pianta (che in condizioni normali è di circa 80 anni).
Non credo vi siano rischi di stabilità delle piante, ma sicuramente si assiste a perdita di vigore, nonché, non secondario, alla diminuzione del pregio estetico.
...
Fp

20 agosto 2016

CASSONETTI "INTELLIGENTI" VERSUS RACCOLTA PORTA A PORTA SPINTA

L'ESEMPIO  DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI - UN FLOP.

Era stata presentata come l’idea del futuro, principio di una nuova era che avrebbe reso i nostri cassonetti intelligenti e tecnologici: chiavette elettroniche, in grado di migliorare “la quantità e la qualità della raccolta differenziata”, e di tracciare il ciclo di una bottiglia di vetro o di un cartone di latte usato. E invece sono bastati 4 anni per ribaltare la situazione e trasformare un esperimento di ultima generazione, firmato dalla multiutility Hera, in un vero e proprio flop, costato alle casse pubbliche 70mila euro e altre migliaia di manutenzione.

Il sistema era stato avviato a San Mauro Pascoli, piccola realtà in provincia di Forlì, scelta come città apripista. Ma invece di aumentare la percentuale di differenziata l’ha diminuita. È stata la stessa amministrazione comunale ad ammettere il fiasco e a decidere il dietrofront, annunciando la sospensione della modalità di raccolta rifiuti con l’accesso elettronico attraverso E-Key, dal 1 gennaio 2015. “L’abbiamo provato – racconta il sindaco di San Mauro, Luciana Garbuglia – e nel primo anno abbiamo ottenuto buoni risultati, passando dal 35% al 54% di raccolta differenziata. Successivamente però sono emerse delle difficoltà nella gestione del meccanismo, con costi esagerati di manutenzione. E la percentuale di differenziata è calata di nuovo al 46%”.

Avviata nell’autunno del 2011, l’iniziativa delle E-Key, di cui il colosso dei rifiuti Hera è comproprietaria del brevetto, aveva coinvolto circa 12 mila abitanti. Ossia 4.700 utenze per 600 cassonetti, compresi i bidoni da 240 litri. Un “sistema flessibile” l’aveva definito Hera, finanziato con 70mila euro dalla Regione Emilia Romagna. “Si inserisce la chiave elettronica nell’apposita fessura – si legge in un vecchio volantino – e il contenitore riconosce l’utente, che può così gettare i propri rifiuti. La chiave elettronica è personalizzata, consegnata casa per casa, apre solo i contenitori dell’isola ecologica assegnata alla specifica utenza”.

Un gioco da ragazzi? Non proprio, visto che dopo alcuni mesi, negli uffici comunali hanno cominciato a moltiplicarsi le segnalazioni degli abitanti, tra chi aveva perso la chiavetta, chi l’aveva smagnetizzata, chi aveva trovato la serratura inceppata o guasta e quindi era stato costretto a lasciare il sacchetto dei rifiuti nel primo bidone disponibile. “Una parte di responsabilità sta nella progettazione: il sistema era troppo delicato, non era adatto, e nel tempo non ha retto. Anche perché veniva applicato su cassonetti di vecchia generazione. C’è poi una responsabilità del cittadino: alcuni forzavano la serratura, rompendola. Era un’iniziativa che andava abbinata a un lavoro di educazione” spiega ancora il sindaco.

Archiviate le chiavette, ora a San Mauro si sta lavorando per avviare un mero tecnologico sistema di porta a porta. Intanto però la polemica resta. “Quello delle chiavette è stato un fallimento da tutti i punti di vista” attacca il Movimento 5 stelle. “E si poteva evitare. Bastava semplicemente usare il buon senso, e andare a vedere l’esperienza dei comuni che avevano adottato quella gestione. Tutti ne erano usciti per i problemi che comportava. Basti pensare che quando un cassonetto era rotto o non si riusciva ad aprire (e capitava molto spesso) si versava nel primo bidone utile.

Il comune di San Mauro Pascoli ha l’obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata, ma l’unico modo, lo ripetiamo da sempre, è il porta a porta”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - MOZZICONITE ART 40



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Art. 32. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:


Superamento del livello di RD rispetto  alla normativa statale Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino

alla percentuale inferiore

al 10 per cento 30 per cento

10 per cento

15 per cento

20 per cento

25 per cento 40 per cento

50 per cento

60 per cento

70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».




2. L’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) ...» (omissis)

«Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ...» (omissis)


b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».



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Art. 45. Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati




1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.




2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.




3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - MOZZICONITE ART 40



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Art. 32. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:


Superamento del livello di RD rispetto  alla normativa statale Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino

alla percentuale inferiore

al 10 per cento 30 per cento

10 per cento

15 per cento

20 per cento

25 per cento 40 per cento

50 per cento

60 per cento

70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».




2. L’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) ...» (omissis)

«Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ...» (omissis)


b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».



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Art. 45. Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati




1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.




2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.




3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - MOZZICONITE ART 40



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali




Art. 32. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio




1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:




a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:




Superamento del livello

di RD rispetto

alla normativa statale Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino

alla percentuale inferiore

al 10 per cento 30 per cento

10 per cento

15 per cento

20 per cento

25 per cento 40 per cento

50 per cento

60 per cento

70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».




2. L’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.




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Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) ...» (omissis)

«Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ...» (omissis)


b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».



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Art. 45. Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati




1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.




2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.




3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali.

AOSTA: ANCORA TROPPI ERRORI NELLA DIFFERENZIATA

AVVISO RACCOLTA RIFIUTI

ANOMALIE RILEVATE:

CASSONETTO VERDE:
NON CONFERIRE  ORGANICO - SOLO MATERIALE  NON DIFFERENZIABILE

CASSONETTO ARANCIONE (VETRO):
SOLO VETRO E NON SACCHETTI DI PLASTICA E NON BOTTIGLIETTE DI ALLUMINIO

CASSONETTO BIANCO (ALLUMINIO E PLASTICA):
MULTIMATERIALE, PLASTICA E BOTTIGLIETTE IN ALLUMINIO E FERRO

CARTONI: 
MULTIMATERIALE, PLASTICA E BOTTIGLIETTE IN ALLUMINIO E FERR VANNO RIPOSTI IN STRADA DOPO LE ORE 19,00 - NON METTERE I CARTONI NEL CASSONETTO BIANCO DELLA CARTA.

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RILEVATI ERRORI PER OLTRE IL 30 %
SONO PREVISTE SANZIONI

2 agosto 2016

INTRODURRE LE BUONE PRATICHE ANCHE AD AOSTA

Capannori adotta un sistema di tariffazione puntuale (TIA), calcolato non  in base al peso del rifiuto, ma alla frequenza del ritiro e al volume del sacco. Un sistema vantaggioso per le utenze con risparmi economici rilevanti sia per le famiglie che, ancor più, per le attività commerciali. Questo modello ha consentito al comune di raggiungere livelli di differenziata dell' 80%  e godere di ulteriori punteggi attribuiti dalla regione per l'autocompostaggio. Tra le caratteristiche del modello, anche il colore del sacco per l'indifferenziato, che non è nero, ma grigio trasparente, per permettere una prima ispezione; il sacco è dotato di un sistema di identificazione del cittadino con un livello di attendibilita' attorno al 100%.

I punti essenziali della strategia " versio rifiuti zero" sono: la responsabilità estesa del produttore per quei prodotti che non sono recuperabili, il concetto di fabbrica dei materiali e  la riprogettazione  degli stessi (ad esempio, si producono  pallet in plastica, carta per consumo alimentare, ecc). 

Per quanto riguarda l'imballaggio se recuperato incide in modo significativo sui conseguenti vantaggi per i comuni: ad esempio, il costo di una plastica di pregio come il polietilene è di circa 400-500 euro/tonnellata. 

L'attivismo e l' informazione sono fondamentali per una corretta prevenzione e per il necessario cambiamento. 

16 giugno 2016

PARLAMENTO ITALIANO ESPROPRIATO DEI POTERI SUI TRATTATI COMMERCIALI

La posizione del Governo italiano su CETA e TTIP, i due trattati commerciali negoziati dalla Commissione Europea rispettivamente con Canada e Stati Uniti.

Il CETA, considerato un precedente del TTIP sia come obiettivi che come profilo, è stato concluso nel settembre 2014 ed è ormai sulla via della ratifica parlamentare. Con una netta inversione di rotta, l’Italia ha scelto di sostenere la posizione della Commissione Europea che vorrebbe escludere i Parlamenti dalla ratifica finale, limitando il processo di approvazione al solo Parlamento Europeo.

Secondo il Ministro Calenda, “per i vantaggi che porterà, il CETA dovrebbe essere concluso nel più breve tempo possibile”, senza che gli Stati membri possano intervenire con un voto a livello nazionale. Posizione non condivisa dalla Campagna Stop TTIP Italia, che ha denunciato le potenziali ricadute negative di una simile deriva. La stessa presidente della Camera, Laura Boldrini, ha accolto e rilanciato la nostra richiesta di ratifica nazionale aprendo una vertenza con il Governo a seguito delle email di appello ricevute dai cittadini.

“Abbiamo scelto di mobilitarci” sottolinea Monica Di Sisto, portavoce della Campagna Stop TTIP Italia, “perché è inaccettabile che venga impedita una discussione aperta e democratica su trattati commerciali come il  CETA che avranno impatti non indifferenti sulla vita di tutti i cittadini. La posizione del Governo italiano forza addirittura gli articoli del Trattato di Lisbona, un deroga che non possiamo ignorare perché potrebbe trasformarsi in un pericoloso precedente in vista di altri negoziati, vedi TTIP”.

“Persino il Governo tedesco spinge per una ratifica del Parlamento” chiarisce Elena Mazzoni, del coordinamento nazionale di Stop TTIP Italia, “così come richiesto da altre assemblee legislative, come quella austriaca e ungherese. Al solito il Governo Renzi per bocca del suo Ministro allo Sviluppo Economico si mostra dipendente dalle decisioni della Commissione Europea, rompendo con le posizioni più ragionevoli di altri Paesi membri”.

“Due anni di campagna nazionale, collegata con le reti europee e statunitensi, hanno dimostrato come la società civile possa fare la differenza nel rafforzamento dei diritti democratici dei cittadini e delle cittadine” sottolinea Marco Bersani, del coordinamento nazionale di Stop TTIP Italia “pur rimanendo fermamente contrari ai trattati TTIP e CETA, che crediamo vadano bocciati proprio per il loro contenuto e per gli impatti che avranno sul nostro tessuto economico e sociale, riteniamo ineludibile un coinvolgimento del nostro Parlamento su questi temi. Ogni forzatura è un ulteriore strappo della legittimità democratica del nostro Paese”.

Campagna Stop TTIP Italia

Web – www.stop-ttip-italia.net

Facebook – www.facebook.com/StopTTIPItalia

Twitter – @StopTTIP_Italia

CONTINUA LA RACCOLTA. IOVOTONOVDA.ORG

Una montagna di firme, superata quota Monte Bianco!
Oltre 5.500 firme, quasi 2.000 elettori hanno sottoscritto i tre quesiti referendari, uno sulla “nuova” Costituzione e due sulla legge elettorale il cosiddetto Italicum.
In particolare oltre 1850 elettrici ed elettori hanno posto la loro firma per sostenere il NO alla Renzi-Boschi-Verdini, la deforma costituzionale che stravolge le basi del nostro sistema democratico. Altrettanti per ogni singolo quesito dell’abominevole legge elettorale ipermaggioritaria.
Una percentuale di adesioni ben superiore a quanto richiesto dalla normativa vigente, proporzionalmente al numero degli iscritti alle liste elettorali della Valle d’Aosta praticamente il doppio!
Ringraziamo tutte le valdostane e tutti i valdostani che hanno finora aderito all’appello dei 56 Costituzionalisti del NO sia nel ruolo di volontarie e volontari per questa campagna referendaria che in quello di elettrici ed elettori informati e consapevoli.
Ma questo ce n’est qu’un début, il Comitato Valdostano del NO continuerà fino a fine mese la raccolta firme e durante tutta l’estate ad informare le cittadine e i cittadini di tutti i rischi e di tutte le incognite a cui ci espone, attualmente, l’applicazione contemporanea delle nuove norme costituzionali ed elettorali.
Quindi invitiamo cittadine e cittadini, associazioni, movimenti politici a mobilitarsi per affiancare il Comitato del NO in questi ultimi giorni di giugno, saremo presenti ancora con punti di raccolta firme ad Aosta ed in vari Comuni della Valle già a partire da questo fine settimana.

Venerdì pomeriggio e Sabato ad Aosta in Place des Franchises ed in via Aubert,  sempre Sabato a Saint-Vincent in via Chanoux, Lunedì mattina al mercato di Châtillon, nei giorni seguenti ancora ad Aosta, Saint-Vincent, Hône.

Per informazioni e per offrire collaborazione abbiamo attivato il sito www.iovotonovda.org e la pagina Facebook “Comitato Vda per il NO Referendum costituzionale - NO Italicum”.



Per il comitato valdostano per il NO al referendum sulle modifiche costituzionali

Valeria Fadda, Luca Scacchi e Domenico Palmas

15 giugno 2016

ACQUA: BENE COMUNE.OPINIONI A CONFRONTO IL 17-18 GIUGNO A ST. VINCENT



Pubblica: la nostra acqua a cinque anni dal referendum


Sono passati cinque anni dallo storico referendum sull’acqua pubblica del giugno 2011. Si può dire “sono già passati” oppure “sono appena passati”, ma è comunque un periodo significativo.
È tempo di bilanci per valutare sia i progressi di questo quinquennio che le criticità emerse nella gestione della risorsa potabile, così come è il momento di discutere degli effetti reali che l’esito della consultazione popolare ha avuto sui processi di privatizzazione.
Il dopo referendum è stato segnato da eventi clamorosi e da processi meno spettacolari ma pur sempre gravidi di conseguenze: tentativi di elusione sul piano legislativo, pronunce giurisprudenziali, esperienze amministrative di ripubblicizzazione del servizio idrico e avvio di un percorso legislativo oggi fortemente dibattuto, per non citarne che alcuni. Ma anche fuori dall’Italia il nostro referendum ha avuto un grande impatto ed è stato spesso presentato come un caso esemplare.
Nel frattempo, alle motivazioni economiche e sociali che tanta parte hanno avuto nel far lievitare nel 2011 la partecipazione popolare nella raccolta delle firme, nella campagna referendaria e nella mobilitazione per il voto, si è aggiunta anche una crescente preoccupazione per gli aspetti ecologici complessivi e per la conservazione di una quantità adeguata di acqua buona e pulita per tutti.
Insomma, è tempo di discutere seriamente delle politiche idriche fra studiosi di varia estrazione e soggetti impegnati a vario titolo a difesa dell’acqua pubblica, evitando eccessi ideologici, esasperate fumisterie accademiche e culto tecnocratico. È l’occasione per una lettura critica delle scelte, delle regole e degli enti che governano in questo momento l’acqua e la somministrano, per orientare meglio le strategie e i comportamenti dei prossimi anni.
La cittadina di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, è stata scelta come sede per fare il punto, in una cornice accogliente, sulle politiche e sulla legislazione dell’acqua pubblica con una nutrita serie di incontri, seminari e conferenze nell’arco di due intere giornate dal titolo “Pubblica: la nostra acqua a 5 anni dal referendum”, promosse e coordinate dall’International University College di Torino.

L’iscrizione è  gratuita e l’invito è aperto a chiunque abbia a cuore le sorti della ‘nostra’ acqua.

11 giugno 2016

ACQUA PUBBLICA: FERMARE IL DECRETO MADIA!

Acqua Pubblica - Buon compleanno referendum!

5 anni fa abbiamo vinto contro le privatizzazioni di Ronchi, oggi fermiamo il decreto Madia!

In questi giorni il referendum sull'acqua bene comune e per la difesa dei servizi pubblici compie 5 anni. Sono stati anni vissuti pericolosamente. Anni in cui l'esito referendario è stato ripetutamente messo sotto attacco dai Governi succedutisi alla guida del Paese. Solo la persisente mobilitazione del movimento per l'acqua ha finora evitato che venisse completamente stravolto.
Il 12 e 13 giugno 2011, infatti, oltre 26 milioni di persone si recarono alle urne per bloccare il progetto del Governo Berlusconi di definitiva privatizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici locali.
10 giorni prima della scadenza referendaria l'allora Sindaco di Firenze, Matteo Renzi, pubblicava sul suo profilo Facebook il seguente post: “Referendum. Vado a votare sì all’acqua pubblica ...".
Ora Matteo Renzi è Segretario del PD, Presidente del Consiglio e il PD è il principale partito di maggioranza.
Quali migliori condizioni per attuare l'esito referendario e rispettare la volontà popolare?
Ma qual'era la volontà popolare?
Così la riassumeva la Corte costituzionale: "rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua."
Invece il Governo ha deciso di muoversi lungo una direzione contraria, soprattutto con i decreti attuativi della legge Madia, i cui obiettivi espliciti, riportati nella relazione di accompagnamento, sono “la riduzione della gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità” e il “rafforzamento del ruolo dei soggetti privati”.
Il decreto Madia sui servizi pubblici locali vieta, inoltre, la gestione pubblica per i servizi a rete, quindi acqua inclusa, e ripristina l’”adeguatezza della remunerazione del capitale investito” nella composizione della tariffa, nell’esatta dicitura che 26 milioni di cittadini avevano abrogato.
E' significativo che proprio mentre milioni di italiane e italiani stanno per votare le future amministrazioni delle loro città, il Governo discuta un decreto che, di fatto, viola l'art. 75 della Costituzione e sposta la gestione dei servizi pubblici dai consigli comunali ai consigli di amministrazione. Bloccare questo progetto è innanzitutto una questione di democrazia.
Per cui in questi giorni sono in programma decine di iniziative diffuse sui territori e prosegue la raccolta firme sulla petizione popolare per il ritiro di questi decreti nell'ambito del “Firma Day” promosso dalla campagna sui referendum sociali e costituzionali.
Inoltre, come movimento per l'acqua, contestiamo lo stravolgimento della legge per la ripubblicizzazione dell'acqua compiuta dalla maggioranza alla Camera il 20 Aprile scorso.
Per questo nei giorni in cui ricorre il 5° compleanno del referendum nelle iniziative in programma intendiamo ribadire la richiesta di ritiro immediato del decreto Madia e il ripristino del testo originario della legge per l'acqua.
Roma, 10 Giugno 2016.
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

1 maggio 2016

FIRMA ANCHE TU PER LE DUE INIZIATIVE DI LEGGE POPOLARE REGIONALE

Anche nei prossimi giorni sarà possibile firmare ad Aosta (vie centrali - Piazza Chanoux piazza des Franchises) per per le due LiP su Trasporti e Democrazia. 

5 maggio pomeriggio (zona centrale di Aosta)
7 maggio pomeriggio (zona centrale di Aosta)
Per vedere il testo dei due disegni di legge visita il link sottoriportato:

https://www.facebook.com/notes/la-valle-daosta-riparte/i-testi-delle-due-leggi/1147699331917404

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Link ultimo intervento della dott.sa Gentilini a Torino il 29 aprile 2016
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FERMIAMO IL CONSUMO DEL SUOLO IN TUTTA EUROPA

Fermare il consumo di suolo in tutta Europa: tocca a noi organizzarci, anche in Valle d'Aosta ...

Il 2015 - anno internazionale del suolo - ha permesso di porre concretamente l'attenzione sul degrado cui è sottoposto questo elemento fondamentale per la vita dell'essere umano e dell'intero pianeta. All'aumento della consapevolezza della perdita di questa risorsa, non è corrisposta un'equivalente azione di salvaguardia. Il Forum Salviamo il Paesaggio, con tutte le sue associazioni e reti di persone, si trova ad essere impegnato su molteplici fronti al fine di far rispettare anche livelli minimi di protezione.
In Italia, per esempio, ci si è occupati della modifica in profondità del Disegno di legge atto Camera 2039 denominato “Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato” che, contrariamente al suo titolo, contiene norme disastrose che vanno nella direzione opposta alla salvaguardia del suolo. 
Non va meglio a livello europeo. Dopo il ritiro, nel 2014, della proposta di direttiva sul suolo, le istituzioni europee continuano a non prendere in considerazione alcuna altra opzione. Il ritmo di perdita di suolo fertile continua indisturbato e senza limiti. Tocca quindi ai cittadini europei e alle loro associazioni il compito di essere attori primari e prendere le iniziative necessarie a promuovere "dal basso" la protezione dei suoli all'interno dell'intero continente europeo. 
Per questo motivo nel 2015 è stata creata People4Soil - una grande campagna a cui aderiscono oltre 200 associazioni in tutta Europa - con l’obiettivo di affermare il ruolo determinante che i suoli hanno nel creare le condizioni sociali, ambientali, sanitarie ed economiche in grado di risolvere le enormi problematiche relative alla sicurezza alimentare, al cambiamento climatico, alla riduzione della povertà e a delineare i contorni di un equilibrato modello sostenibile.
Entro settembre 2016, sarà presentata la richiesta formale di una proposta d'iniziativa europea sul suolo. La proposta d'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è lo strumento di partecipazione e di democrazia introdotto dal Trattato di Lisbona del dicembre 2009, il cui regolamento attuativo è stato definito nel 2011. Con esso i cittadini dell’UE possono chiedere di dibattere proposte legislative su specifiche tematiche. 
Quattro sono le regole da rispettare:
a) una proposta d’iniziativa deve rientrare in un settore di competenza dell’Unione Europea ed essere coerente con i valori dell’Unione; 
b) l’iniziativa deve raccogliere le firme (sotto forma cartacea o elettronica) di almeno un milione di sostenitori in rappresentanza di almeno un quarto del numero degli Stati membri (attualmente minimo sette); 
c) le firme devono essere raccolte in un lasso di tempo inferiore a dodici mesi dal momento della registrazione dell’iniziativa; 
d) il numero minimo di firme richiesto per ogni Stato membro è equivalente al numero dei loro deputati eletti al Parlamento Europeo moltiplicato per 750 (per l’Italia circa 55mila).
Stiamo dunque entrando nel vivo dell'iniziativa e dobbiamo essere pronti a rispondere rapidamente ed efficacemente. Ciò implica che tutti i membri del Forum - ogni persona fisica e ciascuna delle oltre 1.000 organizzazioni aderenti - siano in grado di raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa e a tale scopo invitiamo tutte e tutti a contattare People4Soil (www.people4soil.eu) per confermare la piena disponibilità a contribuire alla riuscita della petizione europea e a indicare, se possibile, un minimo obiettivo "personale" cui impegnarsi.
A breve saranno fornite le informazioni sull'evoluzione della campagna e le modalità su come raccogliere le firme.


>>> Tomaso Montanari