1 marzo 2016

OPERE PUBBLICHE E PICCOLI INTERVENTI - FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO UN "DIBATTITO PUBBLICO CON NUOVE REGOLE"

Cosa fare e proporre se...
Le scelte, i lavori decisi dalle istituzioni (amministrazioni comunali, provinciali e regionali) alcune volte non hanno alcun legame nè alcun punto di contatto con le espressioni, volontà espresse dalle forme di espressione spontanee (comitati, associazioni, ecc). 
Anche nella nostra regione si avvertono segnali di uno scollamento tra decisioni pubbliche e "sentire comune" dei cittadini organizzati o meno in associazioni. Spesso i cittadini non sono informati pienamente in merito ai costi e alle conseguenze dei progetti e delle decisioni e del loro impatto sull’ambiente o sulla salute pubblica.
Ecco alcune iniziative meritevoli da adottare nella legislazione regionale:
1) istituire forme e modalità di un vero e proprio "dibattito pubblico"
2) individuare i temi sottoponibili al "dibattito pubblico"
3) definire i soggetti che hanno diritto di attivare il dibattito
4) istituire una Autorità locale per la garanzia e la promozione della partecipazione
5) stabilire modalità e procedure per il "dibattito Pubblico".
In pratica la normativa regionale dovrebbe sancire la partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali come un vero e proprio diritto garantito. L'obiettivo è di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo territoriale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi e di creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società.

Chi potrebbe aver diritto ad intervenire nei processi partecipativi:
di sicuro i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato; i valdostani residenti all’estero quando si trovano in valle d’Aosta; altre persone, anche su loro richiesta, che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo stesso.

Cosa dovrebbe fare l'Autorità regionale per la partecipazione:

L’Autorità è organo monocratico il cui titolare è individuato in persona competente nell’ambito del diritto pubblico e delle scienze politiche o di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

L’Autorità dovrebbe valutare e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi, valutare e ammettere al sostegno regionale i progetti partecipativi, curare il rapporto annuale sulla propria attività e assicurarne adeguata pubblicità; assicurare anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi;

Ad ultimazione dell'intero processo partecipativo L’Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.

Il dibattito pubblico non avrà durata superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate. L’apertura del dibattito pubblico sospende l’adozione o l’attuazione degli atti amministrativi connessi all’intervento oggetto del dibattito pubblico.

Conclusione del dibattito pubblico.
Al termine del dibattito pubblico il responsabile del dibattito consegna all’Autorità un rapporto che riferisce del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo.


Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara pubblicamente se intende:

1. rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
2. proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
3. continuare a sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta.

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