Proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo.
Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n.31 - (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)
RELAZIONE
La Valle d’Aosta è una regione alpina, con un territorio a quota media elevata, di grande interesse paesaggistico e naturalistico. La popolazione, e di conseguenza, le attività produttive e i trasporti sono prevalentemente concentrati nel fondovalle della Dora Baltea. Nella piana del capoluogo regionale, entro un raggio di una decina di chilometri, vi è una notevole densità abitativa, importanti attività industriali, impianti di riscaldamento e traffico veicolare. Questa situazione comporta fattori di pressione sull’ambiente non irrilevanti, in particolare sono già state registrate concentrazioni di inquinanti talora preoccupanti. La morfologia del territorio e i fattori meteo-climatici, come l’inversione termica predominante nei periodi di tempo stabile, ostacolano la dispersione degli inquinanti prodotti nel fondovalle. Da questo quadro risulta evidente la necessità di non aumentare i fattori di pressione di origine antropica, al fine di preservare la salute e di non intaccare equilibri delicati caratterizzanti l’ambiente alpino. Una corretta gestione dei rifiuti, volta alla riduzione e al recupero di materia, prima che al recupero energetico e allo smaltimento, è la sola via per conseguire un impatto accettabile sul territorio e sui suoi abitanti. Accanto all’adozione di un piano regionale di riduzione dei rifiuti, all’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale, all’incremento del recupero di materia, all’avvio di forme di collaborazione con regioni prossime per il recupero energetico, il testo proposto esclude la possibilità di costruire e di utilizzare impianti a caldo di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, che necessariamente incrementerebbero le emissioni di inquinanti nella piana di Aosta.
Articolo unico
(Modificazione all’articolo 7)
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:
“5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione.”.
TESTO TRATTA DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
BUR N . 34 DEL 16/08/2011
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