9 dicembre 2015

LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA IN TEMA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI E SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 del 5 ottobre 2015
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto dei principi di legalità e di sicurezza sul lavoro, persegue l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo;
e) smaltimento.
2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dall'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.
3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale istituisce il "Forum permanente per l'economia circolare" cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione è data evidenza delle attività del Forum.
5. In conformità con quanto disposto dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), la Regione incentiva le attività di informazione ed educazione aventi ad oggetto le misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti, a partire dai soggetti facenti parte del sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2 della medesima legge e, in particolare, dei centri di educazione alla sostenibilità (CEAS). I comuni annualmente redigono un programma di iniziative di informazione ed educazione a cui può essere destinata una quota parte degli introiti derivati dall'applicazione della tariffa di cui all'articolo 5.
6. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare pone come obiettivi minimi al 2020:
a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;
b) la raccolta differenziata al 73 per cento;
c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.
7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 6 sono promosse le seguenti azioni:
a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;
b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;
c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, anche supportando la redazione di linee guida per le imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone prassi;
d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;
e) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;
f) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
g) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;
h) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;
i) promuovere lo sviluppo dei centri di raccolta (CDR) in sinergia ai centri per il riuso secondo quanto stabilito nelle linee guida applicative di cui all'articolo 3.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:
a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;
b) i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale;
c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 3
Prevenzione, raccolta differenziata, riuso
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6.
2. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.
3. Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).
4. L'agevolazione di cui al comma 3 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti da parte di Atersir.
5. La Regione, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione), promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica.
6. Entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, la Giunta, con propri atti, provvede ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).
7. Al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita.
8. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
9. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.
10. I comuni incentivano il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.
11. La Regione promuove i centri comunali per il riuso, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego. A tal fine la Regione emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida applicative.
12. I comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 11 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti.
13. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l'analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell'energia incorporata nei materiali di recupero, dell'energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.
14. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
Art. 4
Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio
1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo comune ai quantitativi di rifiuti non inviati a riciclaggio nell'anno precedente sulla base delle risultanze della banca dati dell'Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSo) della sezione regionale del catasto rifiuti presso Arpa Emilia-Romagna, ed è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.
4. Fino al 31 dicembre 2019 il Fondo è destinato:
a) per una quota pari alla metà, a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) per una quota pari alla metà, a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale, e per la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
A partire dal 1° gennaio 2020 le proporzioni di cui alle lettere a) e b) sono portate rispettivamente a due terzi e un terzo.
5. Agli incentivi di cui al comma 4 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Atersir dell'integrale copertura dei costi del servizio.
6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i restanti membri sono indicati rispettivamente: uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale, uno dalle associazioni di tutela del consumo e uno dalle organizzazioni sindacali. Alla Commissione possono partecipare le associazioni di categoria che rappresentino esclusivamente gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
7. La Commissione tecnica di cui al comma 6 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l'utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Atersir provvede all'individuazione del meccanismo di cui al comma 8. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.
10. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Atersir. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente.
Art. 5
Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale
1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.
2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza:
a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa;
b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.
3. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:
a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;
d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.
4. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.
5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata di cui al comma 4.
6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico, per sostenere i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre iniziative virtuose disposte dai regolamenti comunali e per casi e ragioni socio-sanitarie.
7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti procapite non inviati a riciclaggio.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more di quanto previsto dall'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.
Art. 6
Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento.
2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno.
3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire ad Atersir una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti da Atersir ovvero dai comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso di Atersir. In caso di mancato rispetto trova applicazione la sanzione per mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2011 da parte di Atersir.
4. I comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.
5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma 3 fanno parte del sistema informativo regionale previsto all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2011.
Art. 7
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:
"1 bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.".
2.
All'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole 
", ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale"
 sono sostituite con le parole 
"nei termini previsti dalla legge statale".
3.
L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.".
4.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5.".
5.
All'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole 
"di cui agli articoli 16 e 17"
 sono soppresse;
b)
al comma 2 le parole   sono sostituite dalle seguenti: 
"di cui al titolo I, capo II e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Sito esterno. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)".
6.
All'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole 
"alla struttura tributaria regionale"
 sono sostituite con 
", con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi"
 e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b)
al comma 2 le parole 
"La Regione"
 sono sostituite con 
"La struttura regionale competente in materia di tributi".
7.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole 
"alla struttura tributaria regionale"
 sono sostituite con le seguenti 
"alla struttura regionale competente in materia di rifiuti".
8.
All'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è abrogato;
b)
al comma 3 le parole 
"del Consiglio"
 sono sostituite con le parole 
"dell'Assemblea legislativa";
c)
al comma 4 le parole 
"30 giugno" 
sono sostituite con le parole 
"31 ottobre"
 e le parole 
"dei commi 1 e 2"
 sono sostituite con le parole 
"del comma 1".
9.
All'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole 
"tributo regionale"
 sono sostituite con 
"tributo speciale"
le parole 
"della qualità urbana e"
 sono soppresse e dopo le parole 
"produzione di beni e di servizi" 
sono introdotte le seguenti: 
"e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.";
b)
alla lettera a) del comma 2 le parole 
"la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27
sono sostituite con le seguenti 
"ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)";
c)
alla lettera b) del comma 2 dopo la parola 
"degradate" 
sono inserite le seguenti 
"ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale n. 3 del 1999";
d)
alla lettera d) del comma 2 le parole 
"L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni"
 sono sostituite con: 
"legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete naturale 2000)";
e)
il comma 3 è abrogato;
f)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.".
10
All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:
a) a decorrere dall'anno 2017:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
b) a decorrere dall'anno 2020:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.".
b)
i commi 2,3,4,5 e 6 sono abrogati;
c)
dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
"6 quater. L'agevolazione di cui al comma 6 bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.".
d)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo relativamente all'importo vigente nell'anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.".
e)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Ai fini dell'individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.".
11.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 13 bis
Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio sul Bollettino ufficiale telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.
3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.
4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.
5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni dalla ricezione.
6. La Regione, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.
7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.
8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno), per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
Art. 13 ter
Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'articolo 13 bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.
2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale da parte del soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 bis.".
12. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1996 è abrogato.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2017 e successivamente con cadenza triennale, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed Atersir, presenta alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni:
a) circa gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 6, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
b) sul funzionamento del Fondo, i destinatari dei relativi contributi alla luce della verifica biennale prevista dall'articolo 4;
c) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 9
Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti
1. All'accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio provvede anche il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti, che a tal fine sono nominati agenti accertatori dall'ente preposto.
2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata con le modalità fissate con regolamento di Atersir.
Art. 10
1.
All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.".
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni relative all'ammontare dell'imposta prevista all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 come modificato dalla presente legge trovano applicazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

3 dicembre 2015

15/12/2015 - PRESENTAZIONE DELL'ITALIA DEL RICICLO - ROMA

Presentazione de L’Italia del Riciclo 2015

L’Italia del Riciclo 2015 - Rapporto annuale sul riciclo ed il recupero dei rifiuti, realizzato da FISE UNIRE e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, fornisce un quadro complessivo sul riciclo dei rifiuti in Italia e individua le dinamiche europee e internazionali dei mercati dei materiali riciclati e le tendenze in atto in Italia, attraverso l’analisi dettagliata del contesto economico nazionale ed
internazionale.
Nel corso dell'incontro saranno approfonditi con i principali attori del settore della gestione dei rifiuti, le prime considerazioni e gli impatti che il nuovo Pacchetto sull’economia circolare potrebbe avere sul settore dei rifiuti. La Commissione europea il 2 dicembre 2015 ha comunicato infatti un nuovo Pacchetto basato sulla tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e che impatterà sulla legislazione in vigore sui prodotti e i rifiuti. L’obiettivo del Pacchetto è quello di orientarsi verso un’economia circolare e far sì che gli ostacoli presenti sul mercato interno alle attività di riciclaggio siano rimossi. Il Pacchetto contiene nuovi obiettivi sulla prevenzione della produzione
di rifiuto, sul riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti e sull’uso efficiente delle risorse.

Il nuovo Pacchetto sull’economia circolare
www.fondazionesvilupposostenibile.org
www.associazione-unire.org

RIDURRE AL MASSIMO I RIFIUTI NON INVIATI AL RICICLAGGIO

E STATA AVVIATA UNA CAMPAGNA PER INDIVIDUARE E PREMIARE I COMUNI PIU' VIRTUOSI CHE RIDUCONO AL MASSIMO I RIFIUTI NON INVIATI A RICICLAGGIO E SEGNALARE LE BUONE PRATICHE CHE PERMETTONO QUESTO RISULTATO


23 novembre 2015

TRE ANNI DAL REFERENDUM: POCHI I PASSI AVANTI FATTI VERSO UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI IN VALLE

18 NOVEMBRE 2015
Gestione dei rifiuti in Valle d’Aosta: a tre anni dal referendum a che punto siamo?


Tre anni fa il popolo valdostano, partecipando in massa al referendum “contro il pirogassificatore”, ha detto chiaro e forte che nella nostra regione i rifiuti possono e devono essere gestiti in modo più economico e meno inquinante, senza ricorrere a trattamenti a caldo.



L’amministrazione pubblica, contravvenendo al mandato democratico espresso dal voto referendario, ha rallentato ed ostacolato l’attuazione delle indicazioni ricevute dal popolo.

Se si fosse operato negli anni passati al Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), a quest’ora tutta la regione sarebbe ben oltre il 65% di raccolta differenziata, come stanno dimostrando i Comuni valdostani che 5 mesi fa hanno iniziato a fare la raccolta differenziata della frazione organica (il Comune di Aosta è passato dal 46% al 68%). Poiché in tal caso la quantità di rifiuti indifferenziati residui sarebbe scesa a poco più di 20.000 t/anno, oggi non avrebbe alcuna giustificazione tecnica ed economica il ricorso al TAR delle ditte che vogliono costruire il pirogassificatore, dimensionato per bruciarne più di 60.000.


Se il Nuovo PRGR fosse stato avviato tre anni fa gli impianti di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati sarebbero operativi, la discarica di Brissogne sarebbe in regola con la legge, non si sarebbero buttati inutilmente 3 milioni di euro per ampliarla con la così detta “riprofilatura” e non si si sarebbero investiti 4 milioni di euro per installare in giro per la Valle costosi ed inefficienti raccoglitori seminterrati.



A parole si vuol far credere che il Nuovo PRGR cambierà radicalmente la situazione, nei fatti si fa di tutto per assicurare il mantenimento del controllo della gestione dei rifiuti nelle mani di chi l’ha esercitato sino ad ora. La politica dei rifiuti portata avanti da 20 anni a questa parte dalla Regione ha puntato più sullo smaltimento dei rifiuti che sulla loro riduzione, recupero e riciclo.



Solo così si può spiegare che:


  • il costo (€/t) di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Brissogne continua ad essere tra i più bassi d’Italia anche se da agosto 2013 la discarica non è più a norma;
  • sino a 5 mesi fa ci si è opposti alla raccolta dell’organico;
  • si è vagheggiato di costruire un termovalorizzatore in grado di trattare 100.000 t/anno di rifiuti per bruciarci dentro l’intera discarica, che è stato poi sostituito da un ultra moderno pirogassificatore che avrebbe fatto sparire nel nulla i rifiuti;
  • non è stato mai rilasciato neppure un permesso per installare compostiere elettromeccaniche di comunità;
  • la gestione della raccolta dei rifiuti è stata affidata a 9 Autorità d’ambito che oltre a rappresentare un evidente spreco di risorse, si sono dimostrate estremamente inefficienti perché operano in modo scoordinato;
  • in tutta la regione non esiste un solo centro per il riuso;
  • dal 1987, anno di affidamento a Valeco della gestione della discarica di Brissogne (Legge Regionale 63/87), sono cambiate le normative a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale), le tecniche di raccolta e di trattamento, gli impianti e la tecnologia, si sono fatte petizioni e referendum, una sola cosa è rimasta invariata: il gestore della discarica.

La Società in questione  - da 28 anni - gode di un indiscusso monopolio sulla gestione dei rifiuti prodotti in Valle d’Aosta. L’affidamento allo stesso soggetto sia dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati sia della valorizzazione di quelli differenziati, ha creato negli anni un conflitto di interessi che ha impedito lo sviluppo di una gestione equa ed efficiente;

Non stupisce che l’Associazione Temporanea di Imprese di cui fa parte anche la società che gestisce attualmente la discarica, abbia vinto l’appalto per la costruzione del pirogassificatore; e poi ricorra contro la revoca dell’appalto per la costruzione del pirogassificatore pur essendo da più di 28 anni titolare di un monopolio che le garantisce sicuri guadagni e che la Regione accetti tale comportamento senza reagire. E’ evidente che il gestore di una discarica, il cui guadagno è strettamente legato alla quantità di rifiuti smaltiti, non è il soggetto più adatto per redigere un piano che privilegi riduzione, riuso e riciclaggio;

Vista la sentenza del TAR, siamo convinti che l'unico modo per essere certi che non venga costruito il pirogassificatore e per scongiurare il pagamento di un cospicuo risarcimento dei danni alle società ricorrenti sia intervenire con una legge a modifica e/o integrazione dell'attuale normativa regionale (Legge regionale 31/2007). 


Se lo sviluppo degli avvenimenti si risolverà con il versamento all’ATI di una sostanziosa penale che ricadrà inevitabilmente sugli utenti.



La Gestione della discarica dovrà essere affidata ad una società a totale controllo pubblico, che, non avendo scopo di lucro, non abbia altro fine che contenere al massimo gli impatti ambientali; quella dei materiali differenziati dovrà essere affidata ad un Consorzio costituito dalle Unités des Communes che si occuperà della loro valorizzazione. In questo modo le Unités des Communes, che si occupano della raccolta dei rifiuti, avranno un riscontro diretto sull’efficacia del loro sistema di differenziazione e, per avere il massimo ritorno economico, saranno indotte a migliorare la quantità e la qualità della loro raccolta. Ciò avvierà un circuito virtuoso che si tradurrà in un aumento della trasparenza dei conti economici e delle responsabilità dei Gestori con una progressiva riduzione degli impatti ambientali e delle spese a carico dei cittadini.


9 novembre 2015

CASETTA DELL'ACQUA IN VIALE DELLA PACE OPERATIVA E FUNZIONANTE

Da alcuni giorni è operativa e funzionante la terza 'Casa dell'Acqua', dopo quelle poste in via Clavalité e nell'ex Area Ferrando, voluta dall'amministrazione comunale.
E' trascorso oltre un anno per arrivare all'inaugurazione ufficiale che avrà luogo venerdi prossimo alle ore 11.
Siamo tutti invitati!



FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE SUL SITO CHANGE.ORG

Vogliamo la Valle d'Aosta a Rifiuti0 Basta al monopolio nella gestione dei Rifiuti!

Il Nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti è in fase di approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.
Il Comitato “Si Può Fare”, che è nato per difendere l’esito del referendum e vigilare sull’adozione di una corretta gestione dei rifiuti in Valle d’Aosta, non può astenersi dal denunciare che il nuovo Piano non affronterà il nodo strutturale primario che l’ha sempre ostacolata.
Lo sviluppo di una futura corretta gestione dei rifiuti è di fatto impedita dal fatto che l'Amministrazione non modifichi la Legge Regionale 63/87 che assegna al gestore della discarica di Brissogne sia lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati che la valorizzazione di quelli differenziati. Contrariamente al buon senso ed alle più elementari norme di trasparenza amministrativa si vuole mantenere un monopolio che ha consentito di praticare una politica tariffaria volta a premiare lo smaltimento a basso costo in discarica di rifiuti non trattati a scapito della corretta valorizzazione di quelli differenziati.
Il mantenimento di detto meccanismo continuerà a permettere di utilizzare i ricavi derivanti dalla “vendita” dei materiali riciclabili per tenere artificialmente bassa la tariffa di smaltimento dell’indifferenziato. Questa scelta, nonostante le misure introdotte dal Nuovo Piano, continuerà a rendere antieconomica l’adozione di sistemi di raccolta domiciliare.
Con la presente petizione, al fine di eliminare il conflitto di interessi appena evidenziato chiediamo all’Amministrazione Regionale di modificare la Legge Regionale 63/87 assegnando a soggetti diversi la gestione del flusso dei rifiuti indifferenziati e quello dei rifiuti differenziati.
In questo modo, chi gestisce la discarica si occuperà esclusivamente dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati e chi si occuperà della raccolta dei rifiuti (Unités des Communes e Comune di Aosta) potrà gestire in modo autonomo la valorizzazione dei materiali differenziati.
Per incrementare le entrate derivanti dal conferimento dei materiali riciclabili al CONAI o al libero mercato delle materie prime e seconde e per contenere le spese di smaltimento, chi fa la raccolta dei rifiuti sarà naturalmente indotto a massimizzare qualità e quantità dei materiali differenziati. Ciò instaurerà un circolo virtuoso che porterà chi fa la raccolta ad ottimizzare il sistema.
Poiché le quantità dei rifiuti destinati a smaltimento sono destinate inesorabilmente a decrescere, la gestione della discarica dovrà essere affidata ad una società a totale controllo pubblico che, non avendo scopo di lucro, non abbia altro fine che contenere al massimo gli impatti ambientali.

Ecco il link >>

27 ottobre 2015

POLITICA FISCALE ED EQUITA

http://www.radioarticolo1.it/video/2015/10/22/187/la-politica-fiscale-equita-redistribuzione-e-crescita


POLITICA FISCALE ED EQUITA

http://www.radioarticolo1.it/video/2015/10/22/187/la-politica-fiscale-equita-redistribuzione-e-crescita


politica fiscale ed equita'

http://www.radioarticolo1.it/video/2015/10/22/187/la-politica-fiscale-equita-redistribuzione-e-crescita


politica fiscale ed equita'

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4 ottobre 2015

APPUNTAMENTI PUBBLICI PER LA STRATEGIA RIFIUTI ZERO


Dal 4 al 9 ottobre insieme ad una delegazione americana della Strategia Rifiuti Zero sarà a Torino, Vercelli, Parma, Roma, Firenze e Capannori
Capannori, 30.09.2015 – Il capitano Charles Moore, lo scopritore nel 1997 del ‘continente di plastica’ (Great Pacific Garbage Patch) dell’Oceano Pacifico dal 4 al 9 ottobre prossimi sarà per la prima volta in Italia per un tour ambientalista insieme ad una delegazione americana della Strategia Rifiuti Zero capitanata da Paul Connett il massimo divulgatore dello Zero Waste promosso da Zero Waste Italy, Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori e l’associazione ‘Ambiente e Futuro’.
Moore, fondatore dell’Algalita Marine Research Foundation sta dedicando la vita allo studio dei fenomeni biologici legati agli impatti della plastica sulla vita marina e sulla stessa catena alimentare ed ha pubblicato per Feltrinelli il libro “L’Oceano di Plastica”. Sei le città, Torino e Vercelli (4-5 ottobre) Parma (6 ottobre), Firenze (7 ottobre) Roma (8 ottobre) Capannori (9 ottobre) che Moore toccherà insieme al team americano composto anche da Rick Anthony, presidente della Zero Waste International Alliance, Ruth Abbe, presidente di Zero Waste USA e Tom Wright esperto di sistemi di imballaggio per iniziative di sensibilizzazione sulle enormi potenzialità della strategia rifiuti zero in termini di salute ambientale ma anche di opportunità di lavoro e sulle criticità planetarie a partire dal dramma dei “continenti di plastica”. Al Tour parteciperanno anche Rossano Ercolini, Environment Goldman Prize 2013 e presidente di Zero Waste Europe, Enzo Favoino coordinatore scientifico della stessa organizzazione e Joan Marc Simon direttore esecutivo di ZW Europ.
Il team degli “zerowaster” ribattezzato “Zero Waste Dream Team” sarà in Italia anche per supportare le battaglie che si stanno svolgendo contro l’articolo 35 dello Sblocca Italia che prevede una nuova ondata di inceneritori ed in particolare per sostenere le associazioni e i comitati che a Torino, Parma e Firenze si stanno prodigando contro i rispettivi progetti e impianti di incenerimento. Il tour prevede anche tappe in città ormai simbolo della strategia Rifiuti Zero come Capannori la pioniera italiana di questo modello di gestione dei rifiuti che dal 2007 sta contagiando il “vecchio continente” dove è in programma un incontro con il sindaco Luca Menesini e il Centro di ricerca Zero Waste; come Vercelli dove la sindaca Maura Forte ha intrapreso con risolutezza questo percorso. In seguito lo ZW Dream Team incontrerà a Roma i vertici della giunta capitolina; sarà una tappa d’obbligo per testare la sensibilità ambientale di una delle più importanti capitali europee in vista del grande evento internazionale di dicembre a Parigi sui cambiamenti climatici.

2 ottobre 2015

GESTIONE CORRETTA DEI RIFIUTI: UNA NUOVA LEGGE IN EMILIA ROMAGNA

Obiettivi da porsi per il futuro. Tenendo conto anche della recente legge regionale approvata in Emilia Romagna.
Ecco i punti salienti:
- modificare il criterio di valutazione nella gestione dei rifiuti: dal criterio di raccolta differenziata a quello di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, quindi un criterio contro lo spreco, un vero cambio culturale;
- al 2020 75% di RD, 20-25% di riduzione, 70% di riciclaggio, max 150 Kg non riciclati;
- obbligo entro il 2020 della tariffazione puntuale che comunque comincia da subito nei comuni già pronti
- previsione di costruzione in tutti i comuni dei centri del riuso abbinati ai centri di raccolta
- obbligo della selezione degli ingombranti ai fini della preparazione per il riuso e del riciclaggio
- meccanismo economico automatico e progressivo di premiazione dei comuni che minimizzano sotto il 70% della media regionali i rifiuti non inviati a riciclaggio con meccanismo di reperimento certo dei fondi ed una dotazione minima di 5 milioni
- incentivazione del passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta con tariffa puntuale, costruzione dei centri riuso, e progetti di riduzione con dotazione minima di 5 milioni
- introduzione del compostaggio di comunità
- coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nella definizione dei regolamenti e della distribuzione dei fondi.

1 settembre 2015

NUOVO PIANO GESTIONE DEI RIFUTI VDA: ECCO LE COSE DA FARE


Non c’è nulla da inventare, basta realizzare quanto già sperimentato in tante parti d’Italia:
  • superare il monopolio della gestione dei rifiuti valdostani affidato ad un privato (Valeco spa)
  • superare l'attuale sistema di raccolta rifiuti ad Aosta puntando ad un porta a posta nel centro di Aosta
  • uniformare il servizio su tutto il territorio regionale;
  • attivare la raccolta differenziata dell’organico in tutto il territorio regionale;
  • incentivare il compostaggio domestico e collettivo dei rifiuti organici soprattutto nei comuni rurali;
  • adottare la raccolta domiciliare in tutti i centri a maggior densità abitativa lasciando la raccolta stradale, in forma marginale, solamente nelle zone più disperse ed isolate;
  • applicare una tariffa basata sulla effettiva quantità di rifiuti indifferenziati prodotti;
  • trattare tutti i rifiuti indifferenziati in una “Fabbrica dei Materiali” che estragga i materiali ancora riciclabili e che stabilizzi quelli che non lo sono, prima di smaltirli in modo conforme alla legge in discarica.

  •  


    22 agosto 2015

    RIFIUTI: PARMA E' UN ESEMPIO DA SEGUIRE PER LIMITARE GLI INCENERITORI

    Sblocca Italia, lettera di Pizzarotti a Renzi: "Entro il 2020 si potrebbero chiudere 7 inceneritori su 8"

    Se il “modello Parma” di raccolta e gestione rifiuti venisse preso a esempio dal resto della regione Emilia Romagna, entro il 2020 si potrebbero chiudere sette inceneritori sugli otto presenti. Lettera del sindaco Federico Pizzarotti a Matteo Renzi. 

    LA LETTERA DI PIZZAROTTI A RENZI 

    “Caro Presidente, la gestione dei rifiuti è un tema su cui l'azione di governo non si dimostra determinata nel perseguire le buone pratiche, quali quelle che il Comune di Parma, insieme a diverse altre  realtà locali, sta già attuando da anni. Nel Paese, fin troppo spesso agli “onori” della cronaca per le emergenze ambientali, esistono esperienze virtuose che dimostrano come sia possibile ridurre al minimo il ricorso a discariche e inceneritori, applicando modelli di raccolta differenziata diventati un esempio anche per altri paesi dell’Ue. Nella mia città, seconda in Emilia-Romagna per numero di abitanti - quasi 200.000 -, abbiamo raggiunto risultati fino a pochi anni fa impensabili, toccando nel 2014 il 70% di raccolta differenziata, contro il 48% del 2012. Senza troppi giri di parole, oggi un cittadino di Parma manda a smaltimento la metà dei chili di rifiuti rispetto ad un bolognese. Ecco: se tutti i Comuni dell’Emilia Romagna attuassero il modello virtuoso di Parma, entro il 2020 in Regione si potrebbero chiudere sette inceneritori sugli otto presenti. Ma non ci siamo solo noi di Parma: altri sono gli esempi che potremmo citare, a partire da Ponte nelle Alpi, il Comune più “riciclone” d'Italia con il 92% di raccolta differenziata, per non parlare di Cosenza e Salerno, realtà di assoluta eccellenza del sud Italia (oggi tristemente ricordato solo per la terra dei fuochi), e chiudendo con Milano, la più grande città europea a praticare la raccolta porta a porta della frazione organica. Le città, in sostanza, stanno dando prova di essere il motore dell’Italia: qui realizziamo programmi di smart cities; qui concretizziamo progetti a basso impatto ambientale; qui investiamo sulla riqualificazione energetica; qui, infine, attuiamo politiche in grado di dare risposte concrete alle esigenze della società, che reclama una sempre maggiore qualità della vita e dell’ambiente. 

    Ora, in un contesto in cui avete a disposizione esperienze positive conseguite da amministrazioni di diverso colore politico - molte delle quali appartenenti al suo partito -, considero francamente masochista e conservatore intervenire sul tema rifiuti con un provvedimento fuori da ogni logica, quale l'articolo 35 dello Sblocca Italia. Il nostro Paese non ha bisogno di incrementare il numero e la capacità degli inceneritori esistenti che, doveroso ricordarlo, sono comunque classificati come industrie insalubri di tipo A. La riprova di ciò che sostengo arriva proprio dall’inceneritore di Parma: dopo soltanto un anno e mezzo dall’avvio non ha sufficienti rifiuti da bruciare per la sua sopravvivenza, come invece era stato previsto dal progetto iniziale. Ed il motivo è la raccolta differenziata spinta attuata a Parma, che ha fatto breccia nel sistema e che, oggi, indica al Paese la via virtuosa per uscire dalle politiche di incenerimento, ormai superate e diseconomiche. Presidente, le chiedo di ascoltare gli amministratori locali: l’Italia ha bisogno di un vero cambio di passo politico sul tema della gestione dei rifiuti. Siamo ancora in tempo per perseguire una strada qualitativamente migliore rispetto ai programmi di incenerimento. Le città hanno tracciato un cammino che finalmente parla di progresso e rinnovamento, e in quanto istituzioni abbiamo tutti noi il dovere, oltreché la necessità, di imboccarlo”.

    3 agosto 2015

    A FORLI LUTTO CITTADINO: ECCO GLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SBLOCCA ITALIA


    ECONOMIA CIRCOLARE STILE UE: AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

    A tutti i cittadini d' Europa 

    Avviso

    Da oggi fino al 20 agosto 2015 è possibile formulare proposte per stimolareno lo sviluppo di un'economia verde competitiva in Europa.

    La transizione verso un'economia circolare più sostenibile è alle porte e può essere una grande opportunità per tutti. 

    E' in fase di adozione un piano d'azione globale che incentivi sia i consumatori sia le imprese ad utilizzare le risorse in modo più efficiente. 

    Per questo è utile il contributo di tutti quanti operano nei diversi punti della filiera. 

    E' importante cercare di smettere di utilizzare tutto ciò che non è rinnovabile e utilizzare ciò che lo è con parsimonia. 

    Le strategie future non dovranno limitarsi solo ai rifiuti, ma contemplare l'intero ciclo di vita dei prodotti, tenendo conto della situazione di ciascuno Stato membro. 
    Occorrono interventi in materia di progettazione intelligente dei prodotti, riutilizzo e riparazione dei prodotti, consumo sostenibile, livelli di riciclaggio, uso intelligente delle materie prime, rafforzamento dei mercati delle materie prime secondarie e misure settoriali specifiche. 

    La transizione verso un'economia più circolare è in grado di promuovere la competitività e l'innovazione stimolando il nascere di nuovi modelli imprenditoriali e l'adozione di nuove tecnologie, nonché favorendo la modernizzazione delle politiche sociali, con conseguenti effetti positivi nel lungo termine per l'economia europea nel suo insieme, che diverrà più sostenibile e più competitiva. 

    I cittadini, le autorità pubbliche, le imprese e tutti gli altri soggetti governativi e non governativi interessati sono invitati a rispondere alle domande riguardanti i vari segmenti del ciclo economico e il loro ruolo nella transizione verso un'economia circolare. Un'altra consultazione pubblica sulle distorsioni del mercato dei rifiuti è già in corso ed è aperta a tutti i portatori d'interesse.

    La sfida è aperta. Ed è bene che tutti coloro che hanno buone idee, veramente sostenibili, le espongano e ne sottolineino la fattibilità e l’urgenza. Vediamo a chi darà veramente ascolto la UE, alla fine.

    23 luglio 2015

    ANCORA UNA PIANTA TAGLIATA - CASETTA DELL'ACQUA ANCORA NON FUNZIONANTE.

    Ancora un ippocastano tagliato. Proprio vicino alla nuova casetta dell'acqua installata da alcuni mesi ma ancora oggi non funzionate in quanto non collegata alla rete elettrica.

    Speriamo solo che la nuova pianta non sia stata abbattuta solo per permettere un collegamento elettrico piu agevole. Di sicuro la parte alta della pianta aveva problemi ancora evidenti derivanti dall'eccessivo sale marino cosparso sul suolo negli anni passati.

    Vedremo ancora quanto tempo ci vorra per rendere funzionante la casetta dell'acqua.

    Ecco la foto che testimonia il taglio della pianta.



    16 luglio 2015

    ELEMENTI E CRITICITA' DEL PGR 2015 ( PIANO GESTIONE RIFIUTI) IN ELABORAZIONE

    PGR 2015 - NUOVO PIANO GESTIONE RIFIUTI VALLE D'AOSTA - BOZZA DEL 5 LUGLIO 2015

    Mentre  a Parma in un anno (da maggio 2014 a giugno 2015) si è attivata la tariffazione puntuale per i cittadini, il nuovo piano gestione rifiuti Vda ancora in fase di approvazione prevede tempi lunghissimi per l'attivazione della tariffazione puntuale. In pratica salvo cambiamenti se ne parlerebbe da gennaio  2018 in avanti.
    Non ci siamo proprio!

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    Una sola ATO (basta e avanza) procedere verso il superamento delle varie SUB ATO. 
    Ma quando dovrebbe avvenire?  solo dal  2018 ? 

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    A chi verrà affidata la gestione del centro raccolta e trattamento: o meglio quale ruolo assegnare alla società che ora si occupa della gestione della fase finale di recupero/trattamento. Oppure continuare attraverso l'affidamento diretto alla società Valeco S.p.A., partecipata dalla regione ed appositamente costituita in forza della L.R. n. 63/1987, la cui scadenza è fissata al 31.12.2017.

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    Frazione organica: la raccolta è iniziata a luglio solo in alcuni sottoambiti
    Solo dal 2018 l'organico sarà trattato in valle ? 
    quali percorsi farà l'organico proveniente dalla valli laterali?

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    RUB rifiuti organici biodegradabili  (il residuo organico alimentare circa 6.000 tonnelate - lo scarto verde, la carta/cartone, il legno, i pannolini/assorbenti (nell’ipotesi cautelativa che siano interamente costituiti da materiali soggetti a decomposizione), il sottovaglio (al 50% nell’ipotesi cautelativa che sia costituito per tale aliquota da frazione putrescibile). Il flusso totale di RUB è dell’ordine di 36.000 t/a, di cui oltre 16.000 t/a trovano attualmente collocazione in discarica
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    la Giunta regionale attiverà ma quando ? 3 mesi dall'approvazione del piano oppure anche prima? programmi esecutivi per :
    a) la riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica;
    b) gli indirizzi per la riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali inerti; ecc- ....
    d) gli indirizzi per la gestione dei rifiuti nelle strutture pubbliche o che gestiscono servizi pubblici;
    e) gli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti urbani nei sub-ATO;
    f) gli indirizzi per la disciplina, a livello di sub-ATO, del sistema tariffario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del d.lgs. 152/2006

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    10.3.5 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NECESSARI PER GARANTIRE UNA CORRETTA GESTIONE E TRATTAMENTO DEI FLUSSI DI RIFIUTI RACCOLTI – SCENARIO IMPIANTISTICO

    Rifiuto indifferenziato:
    La situazione proposta prevede l’avviamento del rifiuto indifferenziato ad un
    trattamento preliminare di trito-vagliatura con la separazione del sottovaglio da avviare
    a biostabilizzazione e del sovvallo da avviare a smaltimento in discarica previa
    compattazione presso l’impianto esistente.

    Trattamento di trito-vagliatura:
    Il costo di trattamento è valutato in 30,00 €/t. Ne deriva, sulla base di un quantitativo annuo di 21.917 t/anno, un maggiore costo, rispetto alla situazione attuale, di 657.503,00 €/anno.
    Ipotizzando di effettuare una vagliatura a 80 mm, il flusso di sottovaglio è stato stimato
    pari al 40% (8.767 t/anno) ed il flusso di sovvallo è stato stimato pari al 60% (13.150
    t/anno).

    - Trattamento di biostabilizzazione del sottovaglio:
    La situazione proposta prevede l’avviamento del sottovaglio ad una linea di biostabilizzazione, il cui costo di mercato è valutato in 70,00 €/t (al lordo delle perdite per evaporazione). Ne deriva, sulla base di un quantitativo annuo di 8.767 t/anno, un maggiore costo, rispetto alla situazione attuale, di 613.669,00 €/anno. Il biostabilizzato si prevede di collocarlo in discarica applicando un costo pari a 102 €/t (valore stimato che tiene conto dell’incremento dei costi di conferimento in discarica attuali pari a 86,52 €/t in relazione alla diminuzione dei quantitativi conferiti in discarica nello scenario e fase in questione). Si considera una perdita di peso del rifiuto biostabilizzato pari al 10%.

    - Sovvallo:
    Si prevede di collocarlo in discarica applicando un costo pari a 102 €/t (valore stimato che tiene conto dell’incremento dei costi di conferimento in discarica attuali pari a 86,52 €/t in relazione alla diminuzione dei quantitativi conferiti in discarica nello scenario e fase in questione).

    - Flusso multimateriale:
    Si ipotizza l’avviamento del rifiuto multimateriale ad un trattamento di valorizzazione in Valle d’Aosta

    PGR 2015: TARIFFAZIONE PUNTUALE PER I CITTADINI CON TEMPI LUNGHISSIMI (2018-2020)

    PGR 2015 - PIANO GESTIONE RIFIUTI PRESENTATO AD INIZIO LUGLIO 2015 PER PERMETTERE LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

    Mentre  a Parma in un anno ( da maggio 2014 a giugno 2015) si è attivata la tariffazione puntuale per i cittadini, il nuovo piano gestione rifiuti 2015 vDA  prevede tempi lunghissimi per l'attivazione della tariffazione puntuale. Dal 2018 e non prima... 

    Non ci siamo proprio!

    IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA RISOLUZIONE A FAVORE ECONOMIA CIRCOLARE E "OBIETTIVO ZERO RIFIUTI IN DISCARICA"

    Pacchetto Economia Circolare made in Europe.

    Il Parlamento europeo ha approvato giovedi 9 luglio 2015 una risoluzione sull'efficienza delle risorse e la transizione verso un’economia circolare.

    Il documento chiede alla Commissione Europea di fissare entro la fine del 2015 obiettivi vincolanti per aumentare l’efficienza delle risorse del 30% entro il 2030, rispetto al 2014, con l’obiettivo di aumentare il PIL di quasi l’1% e creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro sostenibili. 

    Si va dall’ecodesign all’obiettivo “zero rifiuti in discarica”, dalla sostenibilità degli edifici allo sviluppo dei mercati per le materie prime secondarie.

    Sono obiettivi ambiziosi: riciclaggio e preparazione per il riutilizzo estesi ad almeno il 70% dei rifiuti solidi urbani e all’80% dei rifiuti di imballaggio riciclati, sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

    Con la risoluzione  si invita la Commissione Europea ad imporre una rigorosa limitazione degli inceneritori, con o senza recupero di energia, ai rifiuti non riciclabili e non biodegradabili, entro il 2020, nonché la  riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica, coerentemente con gli obblighi di riciclaggio, in tre fasi (2020, 2025 e 2030), fino a raggiungere un divieto completo per le discariche, fatta eccezione per determinati rifiuti pericolosi e rifiuti residui per i quali la discarica rappresenta il metodo di smaltimento più ecologico.

    DEPOSITATO IL NUOVO PIANO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

    La bozza suscettibile di modifiche per il nuovo piano rifiuti regionale è online sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it . Dalla data di pubblicazione decorrono 60 giorni per le osservazioni da parte dei cittadine e/o Associazioni.

    Il termine finale per presentare osservazioni è il 4 settembre 2015.

    Qui di seguito il link:

    10 luglio 2015

    PUNTARE AD UNA LEGGE REGIONALE VERSO RIFIUTI ZERO

    Puntare ad una iniziativa di legge regionale seguendo quanto avviene in Emilia Romagna.

    La legge regionale di iniziativa popolare contiene elementi propositivi  nella prospettiva concreta di un significativo “cambio di passo” nella gestione dei rifiuti. 
    Questa nuova Legge introduce:

    un nuovo criterio di efficienza della gestione dei rifiuti basato sulla riduzione degli sprechi ed in particolare sulla riduzione dei rifiuti non riciclati, che sostituisce il criterio di  percentuale di raccolta differenziata

    un meccanismo economico automatico e progressivo che incentiva i comuni che minimizzano i rifiuti a smaltimento;

    la tariffa puntuale per cui la parte variabile del rifiuto è commisurata ai rifiuti prodotti, in particolare a quelli non riciclabili, responsabilizzando il singolo utente

    finanziamenti alla trasformazione del servizio quali la raccolta porta a porta, la tariffa puntuale, i centri comunali del riuso, le azioni di riduzione dei rifiuti, l’impiantistica del riciclaggio, la ricerca sul rifiuto residuo finalizzata a modificare la progettazione di beni, materiali di consumo attualmente ancora non riciclabili

    una maggiore trasparenza nell’informazione sulla gestione.


    Ecco i principali referenti 
    Natale Belosi, Ecoistituto di Faenza, referente della rete regionale associazioni e comitati territoriali
    Michele Giovannini, Sindaco Comune di Castello D’Argile, referente dei Comuni promotori
    Lorenzo Frattini, presidente Legambiente ER
    Marco Galaverni, presidente WWF ER

    5 luglio 2015

    SI AD UNA EUROPA DEI POPOLI. NO AD UNA EUROPA DELLE BANCHE.

    No Europa multinazionali, banche, finanza. Si Europa dei popoli.
    Grecia.  TTPI (trattato USA-Unione Europea). Ucraina. Derivati del latte. Stessa faccia di un'Europa che non vogliamo. Semplifico molto per questioni di spazio.  C'è uno stretto legame tra la situazione in Grecia, alla quale  viene richiesto di indebitarsi ulteriormente per pagare interessi su debiti fatti dai precedenti governanti corrotti.  La crisi in Ucraina, ove con l' embargo dei nostri prodotti verso la Russia voluto dagli Usa stiamo perdendo importanti mercati agroalimentari, ma non solo. Perché? Perché  le multinazionali e le banche vogliono espandersi e accaparrarsi anche quei mercati, non importa il prezzo da pagare in vite umane e danno alle economie, tanto non pagano loro. Ma cosa succederebbe  alla nostra economia se la Russia chiudesse il rubinetto del gas o ne aumentasse il prezzo ?  A pagare saremmo nuovamente noi.....E' di questi giorni la decisione europea di imporre anche all'Italia la possibilità di produrre formaggi con i derivati del latte e altre schifezze. Anche questa decisione di peggiorare e livellare la nostra qualità di formaggi e latticini verso il basso  è voluta dalle multinazionali alimentari. Questa decisione non fa che anticipare, se noi staremo zitti, l'approvazione del trattato Usa-Europa, il famigerato TTPI.  Cosa ci imporrà questo trattato? Innanzitutto toglierà il divieto di importare dagli USA, per esempio, prodotti alimentari trattati con ormoni o geneticamente modificati. Ma sopratutto privatizzerà ulteriormente quei pezzi della  sanità e dei servizi pubblici che rendono di più. Il TTPI  impone inoltre  che le eventuali controversie legali che ne deriveranno non siano più dibattute nei tribunali nazionali o internazionali ma trattati da arbitrati privati. Insomma vogliono toglierci quel pò di democrazia che ci è rimasta. Vi pare poco??
    Ormai siamo in tanti, ed io fra quelli, che non vogliamo più questa Europa. Se ne può fare un'altra?  Certo che sì, la Grecia insegna, ma a noi cittadini tocca solo  fare gli spettatori o possiamo far qualcosa?  Intanto essere solidali con la Grecia. Poi far sentire la nostra voce anche nelle istituzioni,  Comuni o  Consiglio regionale. Lo sapete che in Consiglio regionale non si è mai discusso del TTPI e delle  conseguenze, se viene approvato, per la Valle?    Anche per la possibilità di fare formaggio con i derivati del latte, una delle conseguenze nefaste del TTPI, le Regioni, la Coldiretti, le associazioni di categoria e dei consumatori non hanno nulla da dire?  La Rai, i vari giornali e giornalini non hanno nulla da dire? Possibile che dobbiamo essere noi cittadini che ci mobilitiamo dal basso contro questi interessi di parte e queste schifezze che ci peggioreranno la vità?
    Spero di essere riuscito a dare un'idea che questa è l'Europa che non vogliamo. Ma a chi spetta costruirne un'altra? A Renzi, che tra la Grecia l'Ukraina e la troika si schiera dalla parte, per ora,  dei più forti?  Aspettiamo che l'Europa si cambi da sola? Oppure di fare gli  riscopriamo di essere cittadini attivi che si mobilitano e non aspettano che i buoi siano scappati dalla stalla o, per  non piangerci addosso, quando il latte è già stato versato?

    Alessandro Bortot
    Nus 2 luglio 2015

    25 giugno 2015

    TARIFFA PUNTUALE: PER I VIRTUOSI UNA OCCASIONE DI RISPARMIO - A PARMA OPERATIVA DA LUGLIO 2015

    La tariffazione puntuale a Parma partirà dal 1 luglio 2015. I cittadini di Parma potranno avere la possibilità di risparmiare effettuando una raccolta differenziata in modo virtuoso.
    Ecco il costo per una famiglia composta da 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri:  a fronte di una tariffa attuale di 254 euro, c'è la possibilità di risparmiare circa 20 euro annui.

    APPROFONDISCI >>>>

    16 giugno 2015

    CASETTA DELL'ACQUA - IN ATTESA DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA/IDRICA E DELLA DATA DI AVVIO

    CASETTA DELL'ACQUA.

    Il progetto stranamente è rimasto bloccato per anni in attesa delle varie autorizzazioni burocratiche. A fine maggio  2015 e stato posizionato il chiosco/contenitore che dovrebbe custodire l'impianto di microfiltratura dell'acqua.


    Al momento l'impianto non risulta ancora collegato alla rete elettrica.

    Non è stata ancora resa nota la data di avvio del servizio.


    Ecco alcune foto che illustrano lo stato dei luoghi:


    Raccordi tra la nuova pavimentazione ed il marciapiede non ripristinati. 
    Già segnalata pericolosità presso gli uffici comunali

    Presenza di tubi e raccordi di plastica a vista: Risulta utile riportare della nuova terra.



    VIALE DELLA PACE: POLMONE VERDE DA PRESERVARE - LE POTATURE ECCESSIVE DEGLI IPPOCASTANI SONO STATE DELETERIE


    Gli alberi che costeggiano il viale non necessitano di una drastica potatura. Per l'estate costituiscono l'unica protezione al sole e alla calura. Sarebbe utile, invece, una manutenzione periodica degli arbusti sottostanti  e alla copertura con nuova terra di molte radici e tubature  presenti in loco. Occorre ancora effettuare il ripristino dei cordoli di accesso al marciapiede interno che di sera, è vero, rimane poco illuminato. In passato nessun intervento è stato fatto ai lampioni  e neppure sono stati posizionati piccoli corpi illuminanti nel marciapiede centrale. In ogni caso non abbiamo notizia di problemi di sicurezza o criminosi in zona. 
    La presenza delle panchine permette di godere del fresco anche in serata.


    Ecco alcune segnalazioni che si leggono sui media locali >>>