5 agosto 2009

COMPOSTAGGIO AD AOSTA? MINOR AFFLUSSO IN DISCARICA DI OLTRE 2000 TONN/ANNUE

Riceviamo e pubblichiamo:

Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio comunale di Aosta

I sottoscritti consiglieri del gruppo di Aosta Viva la pregano di iscrivere all’ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio comunale la seguente mozione:


“Raccolta dell’umido e compostaggio”


Constatato come la raccolta differenziata dei rifiuti stia ottenendo risultati apprezzabili con i cittadini che si adeguano progressivamente alle logiche della separazione dei rifiuti;

Atteso che la riduzione dei rifiuti indifferenziati costituisce la discriminante vera per la diminuzione dei volumi da trattare e che l’aumento delle percentuali di differenziazione passa attraverso la raccolta separata della frazione umida e del suo avvio verso percorsi di trasformazione quali il compostaggio;

Considerato che secondo il Consorzio italiano compostatori nel 2007 in Italia soltanto 1700 comuni su oltre 8.000 disponevano di impianti di compostaggio e che esistevano in quell’anno 220 impianti di compostaggio, 60 dei quali di tipo industriale;

Verificato inoltre che nello stesso anno venivano compostati in Italia 3,2 milioni di tonnellate su un totale di oltre 10 milioni di tonnellate di umido prodotto;

Stimato che il compostaggio dell’intera frazione umida prodotta in Valle d’Aosta potrebbe ridurre di oltre il 30% il volume degli scarti conferiti in discarica;

Constatato che non esiste sul territorio regionale un sito per la raccolta ed il trattamento dell’umido;

il Consiglio comunale impegna l’Assessore

A produrre in tempi ragionevoli una proposta operativa di attivazione della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti cittadini;
A promuovere l’ipotesi della realizzazione di un impianto di compostaggio nel territorio del Comune o dei Comuni appartenenti al Conseil de la Plaine;


Bionaz
Morandi
Nitri
Vietti


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Frazione umida - Compost -
Si riporta una parte della Delibera Giunta regionale n. 3586 del 5/12/2008

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omissis
UTENTI DOMESTICI CHE EFFETTUANO IL RECUPERO DIRETTO, TRAMITE AUTOCOMPOSTAGGIO, DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI

B.1 – PREMESSA
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (rappresentati dalla frazione organica e dal materiale cellulosico), secondo le tempistiche fissate dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fra le attività individuate dalla Regione con il Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003) vi è anche la promozione del compostaggio domestico, ossia la trasformazione dei residui vegetali e degli scarti alimentari in terriccio fertile per orti e giardini.
Il compostaggio domestico, oltre a coinvolgere in maniera diretta i cittadini in un importante processo di cambiamento nella gestione dei rifiuti e di corresponsabilità legati agli effetti della corretta gestione stessa, consente l’intercettazione dei materiali valorizzabili prima ancora della loro consegna al sistema di raccolta, sottraendoli al computo complessivo dei rifiuti gestiti (in forma differenziata e non) e consentendo in tal modo un’effettiva riduzione del quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento.
Sotto questo profilo, è importante sottolineare il fatto che il compostaggio domestico va definito come quella modalità di intervento di riduzione dei rifiuti e consente, quindi, di risparmiare sui costi generali del servizio di gestione dei rifiuti proprio per il fatto che l’attività viene integralmente gestita nell’ambito dell’unità familiare coinvolta.
Il compostaggio domestico, inoltre, risolve all’origine gli sforzi operativi necessari a garantire qualità e commercializzazione del prodotto compostato, in quanto coinvolge direttamente l’utentegestore nel prestare la dovuta attenzione alla perfetta separazione dei materiali compostabili e nella gestione del processo di trasformazione.
E’ in coerenza con queste considerazioni che la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, e
successive integrazioni e modificazioni, prevede l’applicazione di agevolazioni sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti per gli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani.

B.2 – L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai fini della determinazione delle agevolazioni applicabili ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della citata l.r. n. 31/2007, di seguito si riportano le condizioni da rispettare e i criteri generali per l’applicazione delle agevolazioni stesse:

b.2.1. - condizioni generali:

a) le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dimostrano all’Autorità di sub-Ato di avere a disposizione un orto, un giardino o un’area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare;

b) l’avvio della produzione di compost deve essere preceduta da apposita comunicazione da
presentare all’Autorità di sub-Ato corredata di una dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio domestico in modo continuativo e che individui le modalità di produzione tra quelle previste dall’Autorità di sub-Ato (in cumuli – per quantitativi rilevanti – o utilizzando un composter);

c) al fine di garantire una corretta pratica di compostaggio, adeguate modalità di produzione e di utilizzazione, nonché un monitoraggio del sistema, l’Autorità di sub-Ato assicura una continua assistenza ai soggetti interessati che dovranno garantire l’accesso del personale incaricato dall’Autorità di sub-Ato e dell’ARPA al luogo di produzione, la verifica delle modalità di produzione e di utilizzazione, nonché consentire la verifica della qualità del compost prodotto attraverso l’effettuazione di analisi a campione; in caso di evidente reiterato mancato rispetto delle prescrizioni del personale incaricato, l’utente non potrà usufruire delle agevolazioni previste;
d) i soggetti che hanno inoltrato la comunicazione con dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, secondo le modalità che saranno definite dalle Autorità di sub-Ato, dovranno espressamente presentare analoga comunicazione qualora sospendano o interrompano la pratica. La mancata comunicazione comporterà l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti di sub-Ato, oltreché il recupero della quota di tariffa non pagata;

b.2.3 - criteri di determinazione delle agevolazioni tariffarie:

a) l’agevolazione sulla Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, riferita alle attività di autocompostaggio domestico, è calcolata esclusivamente sulla quota variabile della tariffa;

b) condizione per l’applicazione dell’agevolazione è l’avvenuta presentazione, secondo le modalità e le scadenze che saranno definite dalle Autorità di sub-Ato, della dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio;

c) l’agevolazione non deve essere superiore al 25% della quota variabile dovuta dall’utente domestico. La percentuale di agevolazione è stabilita dal sub-Ato con il Regolamento per la determinazione e l’applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti. In considerazione della quantità e della qualità del compost prodotto dagli utenti, il sub-Ato può individuare percentuali di agevolazioni da applicare diversificate. In ogni caso l’agevolazione massima non può essere superiore alla percentuale sopra indicata.

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